Cassazione penale, Sez. 1^, ordinanza n. 10390/2024, camera di consiglio del 22 febbraio 2024, ravvisando un conflitto interpretativo in atto, ha rimesso gli atti alle Sezioni unite penali, chiedendogli di rispondere al seguente quesito:
“Se sia legittima la revoca in executivis della sospensione condizionale della pena riconosciuta in violazione dell’art. 164, comma quarto, cod. pen. in presenza di una causa ostativa ignota al giudice di primo grado e nota a quello d’appello, che non abbia esercitato ex officio il potere di revoca o che non sia stato investito di impugnazione del pubblico ministero né, comunque, di formale sollecitazione di questi in ordine all’illegittimità del beneficio“.
