Revoca della messa alla prova: può essere disposta solo in esito ad udienza camerale partecipata esplicitamente fissata a tal fine (di Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. 4^, sentenza n. 8388/2024, ha ricordato che il giudice può procedere alla revoca dell’ordinanza di sospensione e messa alla prova solo previa interlocuzione con le parti, vale a dire con udienza camerale partecipata, fissata ai sensi dell’art. 127 cod. proc. pen., previo avviso alle medesime parti (Sez. 6, n. 45889 del 08/10/2019, Rv. 277387).

Ne consegue che non è quindi possibile procedere alla revoca de plano, ovvero senza udienza, ma neppure è possibile disporla in una udienza fissata per una diversa finalità, senza che l’udienza sia stata preceduta da un avviso che consenta alle parti di partecipare al contraddittorio con cognizione di causa in merito alla specifica questione della ricorrenza dei presupposti per la revoca. Nell’enunciare tale principio si rileva altresì che – analogamente a quanto già affermato dalla Suprema Corte con riferimento ad altri procedimenti camerali fissati per l’adozione di provvedimenti aventi una rilevante efficacia sulla posizione processuale dell’interessato (ad es. in tema di revoca della sospensione condizionale della pena) – si deve ritenere che anche nel procedimento fissato per la revoca della sospensione con messa alla prova ai sensi dell’art. 464-octies, cod. proc. pen., sia quindi affetto da nullità generale a regime intermedio ex art. 178, comma primo, lett. c), cod. proc. pen. il provvedimento di revoca se l’avviso di udienza non contiene l’indicazione, sia pure in forma succinta, di tale oggetto del procedimento, per la necessità di assicurare il rispetto del principio del contraddittorio.

Nel caso in esame sebbene il rinvio da altra udienza abbia consentito di omettere gli avvisi per le parti che erano o dovevano essere presenti all’udienza precedente del 13/06/2023, emerge dagli atti che il rinvio non fosse stato disposto per decidere sulla revoca della sospensione del procedimento ai sensi dell’art. 464-octies, cod. proc. pen., ma solo per stabilire le concrete modalità di espletamento della messa alla prova.

Va quindi rilevato che la violazione del contraddittorio si realizza anche ove non sia stato consentito alle parti di conoscere l’oggetto della decisione che andava adottata nell’udienza fissata a tal precipuo fine con l’obbligo di darne loro avviso almeno dieci giorni prima.

Ciò comporta la conseguente nullità in relazione all’art. 127, comma quinto, cod. proc. pen. del provvedimento di revoca, direttamente incidendo sulla salvaguardia dei diritti di difesa dell’imputato, in relazione ad un esito processuale che ha riflessi sulla ripresa del procedimento per l’irrogazione della sanzione penale e che impone che le parti, ovvero imputato e persona offesa, ricevano avviso della fissazione dell’udienza per la valutazione dei presupposti della revoca medesima.