Cassazione penale, Sez. 4^, sentenza n. 8389/2024, udienza del 13 febbraio 2024, ha chiarito in che termini si configuri l’obbligo del PM di trasmettere al tribunale del riesame gli elementi sopravvenuti favorevoli agli indagati e quali oneri di specificazione gravino sui difensori di questi ultimi quando intendano contestare l’omessa trasmissione.
Sussiste l’obbligo in capo al p.m. procedente di trasmettere al Tribunale del riesame gli elementi sopravvenuti favorevoli agli indagati, acquisiti dallo stesso p.m. successivamente alla richiesta della misura oggetto di riesame ovvero pervenutigli in virtù dell’attività investigativa svolta dal difensore ai sensi dell’art. 327-bis cod. proc. pen., nel corso delle indagini preliminari.
Nel caso di specie, il p.m. procedente risulta avere trasmesso – nel giorno fissato per l’udienza camerale di discussione delle istanze di riesame – un’annotazione redatta dai Carabinieri della stazione di C. contenente la descrizione delle immagini estratte da una chiavetta USB, estrapolate dal sistema di videosorveglianza installato presso un esercizio
Non sussiste alcuna violazione – nel caso di specie, sanzionabile ai sensi del combinato degli artt. 309, commi 5 e 10, cod. proc. pen. – derivante dalla omessa trasmissione del supporto informatico contenente le videoriprese i cui esiti erano contenuti nella annotazione di servizio nella quale si dà atto di quanto esaminato dalla polizia giudiziaria e degli elementi desunti dalla visione; sul punto, difatti e in specifica relazione al disposto dell’art. 309, comma 5, cod. proc. pen. e anche in relazione alla trasmissione degli elementi asseritamente favorevoli all’indagato, è sufficiente che il pubblico ministero presenti semplici riferimenti riassuntivi, non rilevando la mancata allegazione dei verbali delle operazioni e dei nastri di registrazione sonora, ovvero audiovisiva (Sez. 1, n. 34651 del 27/05/2013, Rv. 257440; Sez. 2, n. 19195 del 12/04/2019, Rv. 276444).
Va altresì rilevato che, qualora l’indagato si dolga della mancata trasmissione da parte del p.m. di atti o documenti sopravvenuti a sé favorevoli, egli ha l’onere di specificare i contenuti di favore desumibili dagli atti non trasmessi, non potendo sostenerne apoditticamente la rilevanza ai fini della perdita di efficacia della misura cautelare ai sensi dell’art. 309, comma 10, cod. proc. pen. Difatti, va rilevato che l’interpretazione letterale dei commi 5 e 10 dell’art.309 cod. proc. pen. implica che la sanzione della perdita di efficacia del primigenio provvedimento cautelare, nel caso di mancata trasmissione nel termine di «elementi sopravvenuti» rispetto a quelli in origine trasmessi dal pubblico ministero al giudice della cautela, non deriva dal solo fatto che essi siano sopravvenuti, ma anche che contengano elementi di conoscenza oggettivamente «a favore» dell’indagato: tali dovendosi intendere quegli atti che, contenendo dati informativi idonei ad influire positivamente sulla posizione della persona sottoposta alle indagini, sarebbero stati necessari a consentire al Tribunale del riesame di esercitare la sua funzione “di controllo a garanzia della libertà personale nella dialettica delle parti attraverso un’effettiva e tempestiva verifica giudiziale (…) attraverso la trasmissione dei dati dai quali potessero desumersi gli elementi di colpevolezza, le esigenze cautelari e l’adeguatezza della misura prescelta per assicurarle” (così Sez. U, n. 19853 del 27/03/2002, Ashraf, in motivazione).
Conseguendone che spetta alla difesa dell’indagato, che eccepisca la perdita di efficacia in base alla norma in esame, dimostrare che l’atto sopravvenuto – asseritamente sottratto dall’autorità giudiziaria procedente alla conoscenza del Tribunale del riesame – contenga elementi di favore per il proprio assistito; in questo senso si è più volte espressa la giurisprudenza di legittimità, per la quale, in tema di riesame delle misure cautelari, qualora l’indagato si dolga della mancata trasmissione da parte del p.m. di atti o documenti per sé favorevoli, egli ha l’onere di indicare compiutamente gli elementi di qualificazione in senso a lui favorevole presenti negli atti non trasmessi, non potendo sostenerne apoditticamente la rilevanza ai fini della perdita di efficacia della misura cautelare ai sensi dell’art. 309, comma 10, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 25058 del 10/05/2016, Rv. 266972; Sez. 6, n. 5405 del 27/01/2022, Rv. 283000).
