La sentenza di … un altro (di Riccardo Radi)

Quando la tua sentenza di condanna riguarda un’altra persona ti senti … un po’ meno colpevole.

La Cassazione sezione 6 con la sentenza numero 9846 depositata il 7 marzo 2024 ha esaminato la questione di una sentenza con dispositivo e parte della motivazione riguardante altra persona e altro fatto.

Decisione

La sentenza impugnata, intestata al ricorrente per fatto a lui ascritto, risulta essere composta da una pertinente prima parte ricostruttiva del fatto e delle basi probatorie e da una seconda parte che, in punto di valutazione, riguarda altra e diversa vicenda relativa a tale I.S., alla quale è riferito il dispositivo riportato in sentenza, nonostante – come risulta dagli atti sia stato reso in udienza il dispositivo di condanna a carico del ricorrente.

Ne consegue la evidente violazione dell’art. 125, comma 3, cod. proc. pen. e dell’art. 546, comma 3, cod. proc. pen. da parte della sentenza-documento che non dà conto delle ragioni della emessa condanna, con conseguente nullità di detto atto, dovendosi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 185, comma 3, cod. proc. pen., restituire gli atti al Tribunale di Asti.

Può accadere che un giudice commetta un errore ed è auspicabile che impari dall’errore e come diceva George Bernard Shaw: ”Il successo non consiste nel non commettere errori, ma nel non fare lo stesso una seconda volta”.