Cassazione penale, Sez. 4^, sentenza n. 8303/2024, udienza del 13 febbraio 2024, ha ricordato che la giurisprudenza di legittimità aveva in passato affermato che, in presenza di più coimputati e qualora la sentenza fosse stata impugnata da alcuno di essi, un eventuale accoglimento della loro impugnazione poteva ridondare anche a favore dell’imputato ed anche con determinazioni suscettibili di incidere sulla riparazione; mentre era l’impugnazione della sola parte civile che comportava la cristallizzazione dette statuizioni di ordine penale; esprimendo quindi il principio in base al quale, ai fini della decorrenza del termine per la proposizione della domanda di riparazione per l’ingiusta detenzione, l’impugnazione dei coimputati impedisce, sino a definizione della stessa, che la sentenza di proscioglimento divenga irrevocabile (Sez. 3, n. 3891 del 22/12/2010, Rv. 249158).
Successivamente è peraltro intervenuta altra pronuncia della Suprema Corte (Sez. 4, n. 31432 del 14/04/2021, Rv. 281786), la quale – con considerazioni condivisibili – ha operato alcune precisazioni riguardanti il predetto principio. In particolare, la Corte ha precisato che – nel caso di presenza di più coimputati nel medesimo reato – le differenti statuizioni definitive, di condanna ovvero assolutorie, in base alla ricostruzione degli accadimenti ed alle valutazioni giudiziali, anche relative ai concreti comportamenti dei coimputati le cui posizioni hanno avuto diversa sorte processuale, possono influire in tema di an debeatur nella doverosa attività di ricerca, di selezione e di valutazione delle circostanze di fatto idonee ad integrare ovvero ad escludere la sussistenza delle condizioni preclusive al riconoscimento del diritto fatto valere, sotto il profilo del dolo o della colpa grave. Ciò affinché la piattaforma decisoria sia la più ampia e la più completa possibile e si scongiurino soluzioni puramente formalistiche non aventi corrispondenza nel reale accadimento dei fatti, come ricostruiti nel contraddittorio processuale dai giudici di merito; argomentando altresì come, nell’evenienza in cui si escluda la ricorrenza di un caso di dolo o di colpa grave da parte del soggetto agente, la esatta ricostruzione dell’accaduto, che, per le ragioni esposte, non può prescindere dalla definitiva irrevocabilità dell’intera vicenda processuale, ben potrebbe avere riflessi sotto il profilo del quantum debeatur, in riferimento all’eventuale ravvisabilità di un’ipotesi di colpa lieve.
Peraltro, la Corte ha affermato che il predetto principio opera a condizione che la parte richiedente indichi in maniera specifica gli elementi emersi nei processi proseguiti a carico dei coimputati che siano idonei ad incidere sulla colpa del ricorrente; apparendo quindi logico e conforme alla ratio dell’istituto della riparazione per ingiusta detenzione ritenere che il giudice di merito adito debba tenere conto del termine biennale decorrente dalla irrevocabilità delle situazioni relative agli altri coimputati, a due condizioni: 1) che non si sia in presenza di processò un per imputazione monosoggettiva; 2) e che il richiedente alleghi puntualmente nella propria domanda ex art. 314 cod. proc. pen. le ragioni per cui la decisione intervenuta nei confronti dei coimputati possa, in tesi, incidere sulla situazione del soggetto che agisce; onere di allegazione, a propria volta, che si pone in linea con la natura essenzialmente civilistica del procedimento di riparazione.
