Non solo il costo della toga, pettorina e cordoniera è deducibile ma anche quello degli abiti necessari per curare il look dell’avvocato.
Segnaliamo la sentenza numero 468/07/2024 del 12 febbraio 2024 della Corte di giustizia tributaria di Milano di II grado che ha ripreso ed attualizzato un principio già espresso da precedenti pronunce in merito alla deducibilità al 50% dei costi per l’acquisto di abiti funzionali e necessari all’immagine che siano collegati all’attività svolta in concreto dal professionista e che caratterizzano il look adeguato professionale.
Tali costi sono da considerarsi inerenti alla realizzazione dei ricavi e dunque deducibili almeno al 50% per il principio di “inerenza”.
Per il lavoro autonomo, il detto principio richiede un rapporto funzionale di collegamento tra costi sostenuti e compensi percepiti, ai fini della deducibilità della spesa.
Il principio dell’inerenza è stato espresso nella sentenza numero 27786/2018 della cassazione civile sezione 5 : “In tema di imposta sui redditi d’impresa, il principio dell’inerenza esprime la riferibilità dei costi sostenuti all’attività d’impresa, anche in via indiretta, potenziale o in proiezione futura, escludendo i costi che si collocano in una sfera ad essa estranea, e, infatti, quale vincolo alla deducibilità dei costi, non discende dall’art. 75, comma 5 (attuale art. 109, comma 5), del d.P.R. n. 917 del 1986, che concerne il diverso principio dell’indeducibilità dei costi relativi a ricavi esenti (ferma l’inerenza), cioè la correlazione tra costi deducibili e ricavi tassabili.
Da ciò consegue che l’inerenza deve essere apprezzata attraverso un giudizio qualitativo, scevro dai riferimenti ai concetti di utilità o vantaggio, afferenti ad un giudizio quantitativo, e deve essere distinta anche dalla nozione di congruità del costo, anche se l’antieconomicità e l’incongruità della spesa possono essere indici rivelatori del difetto di inerenza”.
La sentenza della Corte tributaria di Milano numero 468/07/2024 del 12 febbraio 2024 richiama la precedente sentenza numero 6443 del 22/07/2016 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, che ha riconosciuto la deducibilità parziale al 50% delle spese sostenute per vestiario generico, qualificandole come costi ad uso promiscuo, inquadrabili nella previsione dell’articolo 54 comma 3 del TUIR.
La decisione del giudice tributario milanese di secondo grado precisa che: “l’acquisto di vestiario di vario tipo e genere è una condizione strettamente collegata con l’attività svolta e ne rappresenta il necessario presupposto di modo che va ritenuta inerente alla particolare attività professionale esercitata” (fonte: Italia Oggi, 4 marzo 2024, pagina 10).
Sembra quindi potersi concludere che le spese per il vestiario tecnico (toga, pettorina e cordoniera) siano interamente deducibili in quanto costi strumentali allo svolgimento dell’attività legale, mentre le spese sopportate dal professionista per vestiario generico dovrebbero essere deducibili solo in ragione del 50%.
