Cassazione penale, Sez. 1^, sentenza n. 9872/2024, udienza del 16 febbraio 2024, ha chiarito, in adesione ad un indirizzo interpretativo preesistente, che “Ai fini dell’applicabilità del regime transitorio previsto, ex art. 95, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, per le pene sostitutive delle pene detentive brevi, la pronuncia del dispositivo della sentenza di appello entro il 30 dicembre 2022, data di entrata in vigore del citato d.lgs., determina la pendenza del procedimento “innanzi la Corte di cassazione” e consente, quindi, al condannato, una volta formatosi il giudicato all’esito del giudizio di legittimità, di presentare l’istanza di sostituzione della pena detentiva al giudice dell’esecuzione, ai sensi dell’art. 666 cod. proc. pen.” (Sez. 4, n. 43975 del 26/09/2023, Rv. 285228; Sez. 3, n. 51557 del 14/11/2023, Rv. 285628).
Deve, infatti, essere ricordato che, anche ai fini dell’applicazione dell’art. 95 d.lgs. n. 150 del 2022, la locuzione “procedimento pendente innanzi la Corte di cassazione“, al pari di quella riferita alla pendenza in grado di appello, si riferisce al segmento processuale che ha inizio con la pronuncia della sentenza da parte del giudice dell’appello.
