Indebito utilizzo carta di credito: configurabile indipendentemente dal conseguimento di un profitto (di Riccardo Radi)

La Cassazione sezione 2 con la sentenza numero 9818/2024 ha ribadito che l’indebita utilizzazione, a fini di profitto, di una carta di credito da parte di chi non ne sia titolare, integra il delitto di cui trattasi, indipendentemente dall’effettivo conseguimento di un profitto o dal verificarsi di un danno, non essendo richiesto dalla norma che la transazione giunga a buon fine.

Il principio è stato recentemente già espresso da cassazione Sez. 2, n. 40936 del 07/09/2023, non massimata.

Sul punto si ricordano i seguenti casi:

Cassazione Sez. 5, n. 5692 del 11/12/2018, dep. 2019, S., Rv. 275109, relativa a fattispecie nella quale l’imputato aveva introdotto la carta di credito di provenienza illecita nello sportello bancomat, senza digitare il PIN di cui non era a conoscenza;

cassazione Sez. 5, n. 17923 del 12/01/2018, Rv. 273033, secondo cui il reato si consuma anche nell’ipotesi in cui l’utilizzazione di un bancomat, di provenienza furtiva, da parte di chi non è in possesso del codice PIN, sia effettuata mediante la digitazione casuale di sequenze numeriche presso uno sportello di prelievo automatico di denaro, senza ottenere alcun prelievo di denaro;

Cassazione Sez. 2, n. 7019 del 17/10/2013, dep. 2014, Rv. 259004, relativa a una fattispecie nella quale gli acquisti non erano stati portati a compimento, in quanto l’utilizzo della carta di credito per i relativi pagamenti si concludeva con la dicitura “carta non abilitata”;

Cassazione Sez. 2, n. 45901 del 15/11/2012, Rv. 254358, relativa a fattispecie nella quale la carta di credito di provenienza furtiva, era già stata in precedenza bloccata, e gli acquisti non erano stati pertanto portati a compimento;

cassazione Sez. 5, n. 16572 del 20/04/2006, Rv. 234460, relativa a fattispecie nella quale l’imputato aveva introdotto la carta di credito di provenienza illecita nello sportello bancomat, senza digitare il codice segreto.

Nel caso indicato all’inizio del post, la procedura di prelevamento era stata pacificamente avviata dall’imputato, il quale, come risultava dal messaggio che aveva ricevuto la persona offesa, aveva introdotto la carta di credito di provenienza illecita nello sportello bancomat (pur senza digitare il PIN di cui non era a conoscenza), con la conseguente consumazione del reato di cui all’art. 493-ter cod. pen.