Giudizio in cassazione: revoca o rinuncia al mandato dopo la notifica del decreto di fissazione non impongono alla Corte la nomina di un difensore di ufficio (di Riccardo Radi)

La Cassazione sezione 2 con la sentenza numero 9816/2024 ha ricordato che nel giudizio di cassazione, l’obbligo per il presidente del collegio di nominare un difensore di ufficio è previsto dall’art. 613, comma 3, cod. proc. pen. per l’ipotesi in cui l’imputato sia privo di difensore di fiducia; ma, ove l’imputato sia munito di difensore di fiducia e ad esso sia tempestivamente notificato l’avviso d’udienza, la successiva rinuncia al mandato, al pari della revoca, non comporta l’obbligo di nomina di un difensore di ufficio e della notifica dell’avviso di una nuova udienza, con conseguente rinvio di quella già fissata.

La Suprema Corte preliminarmente rileva come, con dichiarazione in data 05/01/2024, il ricorrente D.M. ha revocato il mandato fiduciario a favore dell’avv. F-R.

La rinuncia al mandato da parte del difensore di fiducia (così come la revoca della precedente nomina fatta dall’assistito), al quale sia stato tempestivamente notificato, come nel caso di specie, il decreto di fissazione dell’udienza, non comporta l’obbligo di nominare alla parte ricorrente un difensore d’ufficio.

La revoca del mandato difensivo da parte del difensore di fiducia del ricorrente D.M. è stata infatti comunicata dopo l’avvenuta notifica dell’avviso dell’udienza odierna ed è priva pertanto di rilevanza in questa stessa udienza.

Nel giudizio di cassazione, l’obbligo per il presidente del collegio di nominare un difensore di ufficio è previsto dall’art. 613, comma 3, cod. proc. pen. per l’ipotesi in cui l’imputato sia privo di difensore di fiducia; ma, ove l’imputato sia munito di difensore di fiducia e ad esso sia tempestivamente notificato l’avviso d’udienza, la successiva rinuncia al mandato, al pari – come detto – della revoca, non comporta l’obbligo di nomina di un difensore di ufficio e della notifica dell’avviso di una nuova udienza, con conseguente rinvio di quella già fissata.

Tale obbligo insorge, infatti, soltanto nell’ipotesi in cui, rinviata per un qualche motivo l’udienza già fissata, occorra notificare un nuovo avviso d’udienza, che non può più essere notificato al difensore (di fiducia) rinunciatario o revocato dall’imputato.

Ma, ove questa ipotesi non si verifichi, la revoca del difensore di fiducia, che abbia già ricevuto l’avviso d’udienza, non ha effetto immediato ex art. 107, commi 3 e 4, cod. proc. pen. già per l’udienza, il cui avviso sia già stato tempestivamente notificato al difensore di fiducia; bensì tale udienza può essere ritualmente celebrata dovendo quest’ultimo ritenersi ancora onerato della difesa dell’imputato fino alla eventuale nomina di un difensore d’ufficio (cfr., Sez. 3, n. 22050 del 19/05/2006, Rv. 234698; Sez. 6, n. 8350 del 16/12/2010, dep. 2011, Rv. 249584; Sez. F, n.  38876 del 24/09/2015, Rv. 264701; Sez. 3, n. 31952 del 20/09/2016, Rv. 270633).