Condanna per atti persecutori per chi ossessiona l’ex per il pagamento del mantenimento (di Riccardo Radi)

La Cassazione sezione 5 con la sentenza numero 9878 depositata il 7 marzo 2024 ha ricordato la diversità di oggetto e bene giuridico tutelato dall’articolo 612-bis cod. pen., da un lato, e dagli articoli 392 e 393 cod. pen., dall’altro, osservando come le pretese economiche rivendicate dalla ricorrente fossero un mero pretesto per umiliare e perseguitare l’ex marito, persona offesa.

La Suprema Corte sottolinea che le condotte persecutorie (telefonate, imbrattamenti, pedinamenti, post su Facebook) hanno di gran lunga travalicato le mere rivendicazioni economiche, acquisendo preminente rilievo rispetto a queste ultime.

Ricordiamo che il delitto di atti persecutori può concorrere con quelli di lesioni ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni, avendo oggetto giuridico diverso; ne deriva che l’aggravante dell’uso di armi può sussistere in relazione a ciascuno dei suddetti reati concorrenti, fermo restando che il relativo aumento di pena, qualora questi ultimi siano avvinti dalla continuazione, verrà applicato in relazione al reato più grave (Cassazione penale, sezione 5, sentenza numero 54923/2016).