Sei difeso dall’avvocato di ufficio?
Allora non puoi presentare l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. L’assunto si ricava da un decreto di inammissibilità relativa a istanza ammissione al gratuito patrocinio emesso dal Tribunale di Roma (allegato in forma anonimizzata alla fine del post) che in maniera tranchant scrive: “rilevato che non sussistono le condizioni di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, giacché l’imputato dichiara di avvalersi del difensore nominato d’ufficio”.
Se ne deduce quindi che per il tribunale di Roma la difesa di ufficio, di per se stessa, preclude alla parte la richiesta di ammissione al patrocinio.
Sulla base di quale norma?
Consigliamo ai magistrati che hanno redatto il decreto di leggere l’articolo 116 (Liquidazione dell’onorario e delle spese al difensore di ufficio) del Dpr 115/2002.
Il detto articolo recita: “L’onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio sono liquidati dal magistrato, nella misura e con le modalità previste dall’articolo 82 ed è ammessa opposizione ai sensi dell’articolo 84, quando il difensore dimostra di aver esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali.
Lo Stato ha diritto di ripetere le somme anticipate, a meno che la persona assistita dal difensore d’ufficio non chiede ed ottiene l’ammissione al patrocinio”.
Ergo la persona assistita dal difensore di ufficio può, se sussistono i requisiti, avanzare istanza ed essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato, in caso contrario la parte assistita dal difensore di ufficio sarà chiamata dallo Stato a rimborsare le spese (eventualmente) liquidate all’avvocato.
Non solo, impedire alla parte, assistita dal difensore di ufficio, di essere ammessa al patrocinio a spese dello Stato la espone alle azioni di recupero dello stesso difensore in prima battuta (con decreto ingiuntivo e eventuali pignoramenti) e successivamente alla ripetizione delle somme eventualmente anticipate (pagate) dallo Stato al difensore.
La parte assistita dal difensore di ufficio può avanzare l’istanza di ammissione e non ci sono e non possono esserci interpretazioni di sorta.
La Cassazione ha sottolineato che la parte assistita dal difensore di ufficio potrà essere sottoposta all’azione di recupero da parte dello Stato per le somme liquidate al difensore di ufficio, come prevede chiaramente la normativa.
Cassazione sezione 6 civile ordinanza numero 14085/2022: “In primo luogo, il Titolo III della parte III del D.P.R. 115/2002 prevede l’estensione, solo a limitati effetti, della disciplina del patrocinio a spese dello Stato prevista per il processo penale ed inoltre il successivo l’art. 116 del citato decreto si limita a disporre che “l’onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio sono liquidati dal magistrato, nella misura e con le modalità previste dall’art. 82 ed è ammessa opposizione ai sensi dell’art. 84” mentre lo Stato, che ha evidentemente l’obbligo di versare al difensore le somme così liquidate, ha il diritto “di ripetere le somme anticipate, a meno che la persona assistita dal difensore d’ufficio non chiede ed ottiene l’ammissione al patrocinio”, circoscrivendo in tal modo il novero delle disposizioni suscettibili di applicazione alla difesa d’ufficio, senza contemplare anche l’art. 106 del citato decreto.
In definitiva, risultano applicabili al difensore d’ufficio le sole previsioni del patrocinio a spese dello Stato che regolano le forme e le modalità di calcolo della liquidazione, “quando il difensore dimostri di aver esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali” (Cass. 32764/2019).
Va sottolineato infine, ad ulteriore conferma delle argomentazioni svolte, il disposto dell’art. 103 (L) del decreto citato, rubricato “Informazioni all’interessato in caso di nomina di un difensore di ufficio”.
Vi si dispone che “Nei casi in cui si deve procedere alla nomina di un difensore d’ufficio, il giudice, il pubblico ministero o la polizia giudiziaria informano la persona interessata delle disposizioni in materia di patrocinio a spese dello Stato e dell’obbligo di retribuire il difensore che eventualmente è nominato d’ufficio, se non ricorrono i presupposti per l’ammissione a tale beneficio“.
Pare non serva altro per arrivare alla conclusione dell’erroneità del provvedimento del tribunale capitolino.
