Imprenditore che si affermi in un territorio grazie all’alleanza con una cosca: è un concorrente esterno della stessa (di Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. 5^, sentenza n. 8928/2024, udienza del 17 gennaio 2024, ha ribadito che, in tema di concorso esterno in associazione mafiosa, la verifica del nesso causale deve essere compiuta ponendo in diretta relazione eziologica l’evento, integrato dalla conservazione, agevolazione o rafforzamento di un organismo criminoso già operante, con la condotta atipica del concorrente, attraverso un accertamento postumo dell’idoneità causale di quest’ultima che, in rapporto alla vita e all’operatività del sodalizio criminoso, deve consistere in un contributo “percepibile” al mantenimento in vita dell’organismo stesso (ex multis, Sez. 1, n. 49790 del 14/09/2023, Rv. 285654).

Integra tale fattispecie la condotta dell’imprenditore che, senza essere inserito nella struttura organizzativa del sodalizio criminale e pur privo della “affectio societatis”, instauri con la cosca un rapporto di reciproci vantaggi, consistenti, per l’imprenditore, nell’imporsi sul territorio in posizione dominante e, per l’organizzazione mafiosa, nell’ottenere risorse, servizi o utilità, anche in forma di corresponsione di una percentuale sui profitti percepiti dal concorrente esterno (Sez. 1, n. 47054 del 16/11/2021, Rv. 282455).