La Cassazione sezione 4 con la sentenza numero 7211/2024 ha ricordato che l’attenuante dell’integrale riparazione del danno non è applicabile al reato di guida in stato di ebbrezza in caso di avvenuto risarcimento per le lesioni che ne sono conseguite, in quanto la causazione delle stesse, pur se possibile conseguenza della condotta di guida in stato di alterazione, non costituisce effetto normale di tale reato secondo il criterio della cd. regolarità causale.
La difesa del ricorrente ha censurato l’omessa applicazione della circostanza attenuante del risarcimento del danno, ritenendo che il risarcimento medesimo avrebbe dovuto essere considerato in relazione a entrambe le fattispecie contestate, atteso il ristoro apportato alla persona offesa da parte della compagnia assicuratrice per la responsabilità civile.
Il motivo è infondato, dovendo richiamarsi sul punto l’orientamento negativo già espresso dalla cassazione (con specifico riferimento alle conclusioni espresse da Sez. 4, n. 7 5050 del 17/01/2019, Rv. 275117; Sez. 4, n. 27206 del 16/05/2019, Rv. 275871).
Va rilevato, sul punto, che il ricorrente appare sovrapporre i danni arrecati dal sinistro stradale e quelli riconducibili all’omesso soccorso.
Con tutta evidenza il ristoro dell’assicurazione, potrà al più riguardare i primi, ma non i secondi; come chiarito dalla Suprema Corte, laddove ha affermato che la circostanza attenuante dell’integrale riparazione del danno non è applicabile al reato di omessa prestazione dell’assistenza occorrente dopo un incidente stradale, trattandosi di reato istantaneo di pericolo, in cui il bene giuridico tutelato non è l’integrità della persona ma la solidarietà sociale; con argomentazione logicamente estensibile alla fattispecie di fuga prevista dall’art.189, comma 6, CDS.
Peraltro, risulta ormai superato l’indirizzo espresso da Sez. 4, n. 9323 del 28/01/2014, Rv. 258188 che in un caso in cui l’imputato aveva risarcito i danni ad un veicolo e le lesioni al suo conducente cagionati a seguito della guida in stato di ebbrezza, aveva affermato che la circostanza attenuante comune di cui all’art. 62 n. 6 prima ipotesi (l’aver prima del giudizio, riparato interamente il danno, mediante il risarcimento di esso) fosse configurabile anche in relazione al reato di guida in stato di ebbrezza, giacché non sarebbe necessario prendere in esame l’oggettività giuridica del reato, essendo compito del giudice accertare esclusivamente se l’imputato – prima del giudizio – avesse integralmente riparato il danno mediante l’adempimento delle obbligazioni risarcitorie e/o restitutorie che, ai sensi dell’art. 185 cod. pen., trovano la loro fonte nel reato.
Nel più recente approdo ermeneutico, si è affermato che la circostanza attenuante dell’integrale riparazione del danno non è applicabile al reato di guida in stato di ebbrezza in caso di avvenuto risarcimento delle lesioni che ne sono conseguite, in quanto la causazione di lesioni a terzi, pur essendo una possibile conseguenza della condotta di guida in stato di alterazione, non costituisce effetto normale di tale reato secondo il criterio della c.d. regolarità causale (così Sez. 4, n. 31634 del 27/04/2018, Rv. 273083; conf., quanto all’affermazione che la responsabilità per il danno derivante da reato comprende anche i danni mediati ed indiretti che costituiscano effetti normali dell’illecito secondo il criterio della cosiddetta regolarità causale si vedano Sez. 5, n. 4701 del 21/12/2016 dep. 2017, Rv. 269271; Sez. 2, Sentenza n. 23046 del 14/05/2010, Rv. 247294).
Mentre l’attenuante del risarcimento del danno sarebbe, invece, ben compatibile (naturalmente, ricorrendone le condizioni: cfr. Sez. 4, n. 6144 8 del 28/11/2017, dep. 2018, Rv. 271969-01), con l’eventuale reato di lesioni colpose che sia connesso a quelli di fuga e/o di omissione di soccorso stradale.
D’altra parte, appare infondato anche il punto di doglianza relativo all’intervenuto esborso, da parte dell’imputato, di denaro proprio al fine di elidere o attenuare la conseguenze dannose del fatto; indipendentemente dal fatto che il motivo appare generico in ordine all’essenziale elemento rappresentato dall’anteriorità della condotta rispetto alla celebrazione del giudizio, va argomentato come la condotta medesima debba considerarsi irrilevante proprio alla luce della sopra richiamata natura plurioffensiva dei reati ascritti.
