Cassazione penale, Sez. 5^, sentenza n. 8928/2024, udienza del 17 gennaio 2024, ha chiarito che risponde di concorso esterno nel reato associativo e non di favoreggiamento personale, colui che, esterno al sodalizio, agisce con la finalità di fornire non un aiuto al singolo ad eludere le indagini, ma un contributo alla capacità operativa del sodalizio medesimo, alla sua conservazione ed alla realizzazione di future imprese criminali (ex multis, Sez. 1, n. 3756 del 07/11/2013, dep. 2014, Rv. 258194 che ha ritenuto integrare gli estremi del concorso esterno in associazione per delinquere nella condotta dell’imputato che aveva locato ad un gruppo criminale dedito alla perpetrazione di rapine, immobili destinati a base logistica ed a nascondiglio di strumenti utilizzati per la esecuzione dei delitti, mantenendo siffatta disponibilità nei confronti del sodalizio per ogni occorrenza).
È invece configurabile il delitto di favoreggiamento personale in corso di consumazione del delitto associativo di cui all’art. 416-bis cod. pen. nel caso in cui la condotta dell’agente sia sorretta dall’intenzione di aiutare il partecipe ad eludere le investigazioni dell’autorità e non dalla volontà di prendere parte, con “animus sodi“, all’azione criminosa (ex multis, Sez. 1 n. 48560 del 04/07/2023, Rv. 285461 che ha ritenuto sussistente il delitto di favoreggiamento personale a fronte di una condotta consistita nel recupero e nella consegna di una microspia in favore di partecipe a una consorteria mafiosa).
