Aggravante di avere agito in danno degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie: condizioni di configurabilità (di Riccardo Radi)

La Cassazione sezione 2 con la sentenza n. 4244/2024 ha stabilito che ai fini della configurabilità dell’aggravante di cui all’art. 61, comma primo, n. 11-octies, cod. pen. non è necessario che la condotta del soggetto agente sia determinata da motivi attinenti all’esercizio dell’attività professionale del sanitario o presupponga un rapporto tra quest’ultimo e il paziente, essendo sufficiente che l’aggressione violenta o minacciosa sia realizzata contestualmente all’esercizio in atto dell’anzidetta attività (fattispecie relativa a rapina commessa in danni di due farmaciste durante lo svolgimento della loro attività professionale).

Dopo un lungo iter parlamentare (durato quasi due anni), la legge n. 113 del 2020 – intitolata «Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell’esercizio delle loro funzioni» – ha introdotto nell’art. 61 cod. pen. una nuova circostanza aggravante comune, contemplata nel n. 11-octies) del primo comma del menzionato art. 61 cod. pen., la quale consiste nell’«avere agito, nei delitti commessi con violenza o minaccia, in danno degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nonché di chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni, a causa o nell’esercizio di tali professioni o attività».

La nuova circostanza aggravante ha riguardo a tre categorie di persone:

a) gli esercenti le professioni sanitarie;

b) gli esercenti le professioni socio-sanitarie;

c) chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento delle dette professioni.

L’ambito di applicazione soggettiva della legge n. 113 del 2020 – e, quindi, anche dell’aggravante, da essa introdotta, di cui al n. 11-octies) del primo comma dell’art. 61 cod. pen. – è delineato dall’art. 1 della stessa legge n. 113 del 2020, il quale rinvia alle disposizioni della legge 11 gennaio 2018, n. 3 (cosiddetta “Legge Lorenzin”) per le definizioni di professioni sanitarie e socio-sanitarie. Per quanto qui interessa, ai sensi dell’art. 4 della richiamata legge n. 3 del 2018, svolgono una professione sanitaria anche coloro che appartengono all’Ordine dei farmacisti.

Ciò precisato con riguardo all’ambito di applicazione soggettiva, la circostanza aggravante contempla poi due presupposti oggettivi di applicazione.

Essi sono costituiti:

a) dal dover essere il reato un delitto (non, quindi, una contravvenzione) commesso con violenza o minaccia (come nel caso della rapina);

b) dal dover essere il reato commesso ai danni di una delle suddette categorie «a causa o nell’esercizio» delle menzionate professioni (sanitarie o socio-sanitarie) o attività ausiliarie.

Ciò che interessa specificamente il motivo di ricorso è proprio tale necessario nesso funzionale tra il delitto commesso con violenza o minaccia e l’esercizio dell’attività professionale del sanitario.

A tale proposito, si deve ritenere che:

a) la locuzione «a causa» della professione svolta si riferisca a quelle condotte delittuose minacciose o violente che aggrediscano la persona del sanitario in ragione dell’incarico da essa espletato (connessione finalistica);

b) la locuzione «nell’esercizio» della professione si riferisca a quelle condotte delittuose minacciose o violente che aggrediscano la persona del sanitario contestualmente a tale esercizio (connessione occasionale, purché l’attività sia in corso).

La ratio della più energica tutela penale apprestata dall’aggravante si deve ritenere risiedere:

a) nel primo caso, nello scopo di impedire vendette o, comunque, ingiuste reazioni minacciose o violente, cui possa avere dato luogo lo svolgimento dell’incarico svolto da sanitario;

b) nel secondo caso, nello scopo di garantire la sicurezza dell’esercizio della funzione o del servizio sanitario nel momento in cui esso si trova in fase di svolgimento.

Questo secondo caso richiede dunque, alla luce della lettera e della ratio della norma, esclusivamente che l’aggressione violenta o minacciosa sia realizzata contestualmente all’esercizio in atto dell’attività professionale del sanitario, senza che sia necessario, ai fini della sussistenza della circostanza aggravante, che la stessa aggressione sia determinata da motivi che attengono all’esercizio della suddetta attività o presupponga un rapporto paziente/sanitario.

Anche in questo secondo caso, la più energica tutela penale apprestata dall’aggravante non deriva unicamente e di per sé da una maggior tutela soggettiva di chi rivesta una determinata qualifica professionale ma dal collegamento della condotta di reato con l’esercizio in atto della correlativa attività professionale.

Il quale esercizio è tale, come è stato esattamente rilevato dalla Corte d’appello di Caltanissetta, da esporre particolarmente gli operatori sanitari ai rischi di aggressione che derivano dal fatto di essere gli stessi, a cagione della loro attività, in costante relazione con una pluralità indeterminata di persone, che si rapporta con loro senza alcun filtro, e con ridotte possibilità di limitare le occasioni di incontro con un pubblico indifferenziato e di apprestare delle difese dai rischi che derivano da tale situazione di particolare esposizione.

Ciò è dimostrato, del resto, dai dati forniti dall’INAIL, disponibili sul sito istituzionale dell’Istituto, i quali fotografano come la percentuale di infortuni conseguenti ad aggressioni rispetto al totale degli infortuni sia, nel settore sanitario, decisamente superiore alla percentuale media degli altri settori (nel quinquennio 2015-2019, il 9% contro il 3%).

Da quanto si è esposto consegue:

a) da un lato, che la Corte d’appello di Caltanissetta, col ritenere la sussistenza della circostanza aggravante de qua per avere il R. commesso la rapina ai danni delle due farmaciste G. e F. mentre esse, in orario di apertura della farmacia, stavano esercitando la loro professione sanitaria, non è incorsa nella denunciata erronea applicazione dell’art. 61, primo comma, n. 11-octies), cod. pen.;

b) dall’altro lato, la manifesta infondatezza della sollevata eccezione di legittimità costituzionale, atteso che la “maggiorata” tutela che è prevista, anche nel caso in cui l’aggressione violenta o minacciosa sia realizzata «nell’esercizio» delle professioni sanitarie – nei termini indicati di un’aggressione che sia realizzata contestualmente all’esercizio dell’attività professionale del sanitario – non costituisce un ingiustificato “privilegio” accordato per il solo fatto di rivestire la qualifica professionale di sanitario ma trova una sua ragionevole giustificazione nel collegamento della condotta delittuosa con l’esercizio delle professioni sanitarie e nelle peculiari evidenziate esigenze di tutela dello stesso esercizio.