Patologie psichiche sopravvenute alla carcerazione: possono giustificare, al pari di quelle fisiche, la detenzione domiciliare (di Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. 1^, sentenza n. 9432/2024, camera di consiglio del 17 gennaio 2024, ha ricordato che, ai fini del differimento facoltativo della pena, ai sensi dell’art. 147, comma 1, n. 2, cod. pen., o della detenzione domiciliare ai sensi dell’art. 47-ter, comma 1-ter, Ord. pen., la malattia da cui è affetto il detenuto deve essere grave, cioè tale da porre in pericolo la vita o da provocare rilevanti conseguenze dannose, o comunque esigere un trattamento sanitario non attuabile in regime di carcerazione, dovendosi operare un bilanciamento tra l’interesse del condannato ad essere adeguatamente curato e le esigenze di sicurezza della collettività.

È stato ugualmente affermato, sempre ai fini del differimento della pena, che rilevano le patologie di entità tale da fare apparire l’espiazione della pena in contrasto con il senso di umanità a cui si ispira la norma dell’art. 27 Cost., in quanto capaci di determinare una situazione esistenziale al di sotto della soglia di dignità che deve essere rispettata anche nelle condizioni di restrizione carceraria.

La patologia psichica può costituire essa stessa una causa di differimento della pena, quando sia di una gravità tale da provocare un’infermità fisica non fronteggiabile in ambiente carcerario o da rendere l’espiazione della pena in tale forma non compatibile, per le eccessive sofferenze, con il senso di umanità.

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 99/2019, ha infatti esplicitato la rilevanza della malattia psichica, dichiarando l’illegittimità dell’art. 47-ter, comma 1-ter, Ord. pen., “nella parte in cui non prevede che, nell’ipotesi di grave infermità psichica sopravvenuta, il tribunale di sorveglianza possa disporre l’applicazione al condannato della detenzione domiciliare anche in deroga ai limiti di cui al comma 1 del medesimo art. 47-ter“.

La sussistenza di una patologia psichica sopravvenuta alla carcerazione deve, pertanto, essere accertata e valutata al pari delle patologie fisiche, potendo anch’essa dar luogo ad una incompatibilità delle condizioni di salute con la detenzione carceraria.