Indicare i giornalisti indagati per aver pubblicato notizie riservate non è corretto perché in realtà i giornalisti non rispondono della pubblicazione della notizia riservata.
La pubblicazione di notizie riservate non significa automaticamente aver concorso all’eventuale illecito che qualcuno ha commesso nel procurarsele.
Non è reato pubblicare la notizia riservata ma è reato eventualmente la condotta illecita tenuta dal giornalista per procurarsela.
La Cassazione con la sentenza numero 26515/2021 segna chiaramente il confine: “È ben difficile che i giornalisti presenti in occasione di manifestazioni o occupazioni e di altri eventi di interesse pubblico siano chiamati innanzi all’autorità giudiziaria come corresponsabili dei reati avvenuti in loro presenza.
È esatto che, come affermato nella sentenza appena citata, «il diritto di cronaca può costituire scriminante per gli eventuali reati commessi con la pubblicazione e la diffusione della notizia e non per quelli compiuti al fine di procacciarsi la notizia: sarebbe davvero singolare, ad esempio, se un giornalista potesse introdursi, con la violenza e contro la volontà del dominus, all’interno di una abitazione privata allo scopo di intervistare un soggetto – sia pure di grande rilevanza pubblica e giornalistica – che si trovi in quel luogo, senza per ciò rispondere dei delitti di violenza privata e di violazione di domicilio“.
