Ingiusta detenzione: negare l’addebito o professarsi innocente in sede di interrogatorio di garanzia equivale al diritto al silenzio (di Riccardo Radi)

La Cassazione sezione 4 con la sentenza numero 6321/2024 si è occupata di ingiusta detenzione e del diritto dell’indagato di professarsi innocente in sede di interrogatorio senza che l’esercizio di questo diritto sia ostativo al riconoscimento dell’indennizzo per la carcerazione ingiustamente subita.

La Suprema Corte ha evidenziato che in tema di riparazione per l’ingiusta detenzione, a seguito della modifica dell’art. 314 cod. proc. pen. ad opera dell’art. 4, comma 1, lett. b), d.lgs. 8 novembre 2021, n. 188, non integra ipotesi di dichiarazione mendace o menzognera dell’indagato, ostativa al riconoscimento del beneficio perché sintomatica di colpa grave, la mera negazione, in sede di interrogatorio, della veridicità degli elementi di accusa o l’affermazione di estraneità agli addebiti, costituendo esse espressione del legittimo esercizio del diritto di difesa.

Il confine sembra labile perché la Suprema Corte in altra sentenza ha affermato che (cassazione penale sezione IV con la sentenza n. 10023/2022), alla luce della recente novità normativa (d.lgs. n. 188 dell’8/11/2021, in vigore dal 14 dicembre 2021), in sede di interrogatorio di garanzia il silenzio serbato dall’indagato/imputato non incide sul diritto all’indennizzo ma non è così nel caso di dichiarazioni mendaci.

Dal silenzio alla “dichiarazione mendace” c’è un mare che a nostro modesto avviso non sposta il punto cruciale della questione, la carcerazione è stata determinata dalle indagini errate o valutate frettolosamente o dalle dichiarazioni successive in sede di interrogatorio di garanzia?

Comunque, ripercorriamo brevemente il tema del diritto al silenzio e la sua valutazione ai fini della verifica della condizione ostativa all’equa riparazione per l’ingiusta detenzione subita.

Il diritto al silenzio nella valutazione del comportamento del soggetto che decida di esercitarlo, avvalendosi della relativa facoltà costituisce, secondo un orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, anche di recente ribadito, comportamento valutabile ai fini della verifica della condizione ostativa di cui all’art. 314, comma 1, cod. proc. pen.

Il tema ha costituito a lungo oggetto  di interventi con i quali si è tentato di calibrare di volta in volta il rilievo accordato  a tale comportamento, avvertendo evidentemente la giurisprudenza la necessità  di conciliare un diritto processuale dell’indagato/imputato con la incidenza che  tale comportamento possa assumere in termini di condotta gravemente  imprudente/negligente da parte di chi, pur a conoscenza di fatti potenzialmente  idonei a neutralizzare la portata del quadro indiziario posto a fondamento del  titolo cautelare, scelga di esercitare le facoltà di legge, ostacolando  l’accertamento dei fatti e contribuendo, in tal modo, a ingenerare la falsa  apparenza di un reato (cfr., sulla rilevanza del silenzio serbato dall’interessato e  sui limiti di essa, sez. 4, n. 47047 del 18/11/2008, Rv. 242759; n. 4159 del 9/12/2008, dep. 2009, Rv. 242760; n. 7269 del 17/11/2011, dep. 2012, Rv. 251928; sez. 3 n. 29967 del 20/4/2014, Rv. 259941; sez. 4, n. 25252 del 20/5/2016, Rv. 267393; sez. 3, n. 51084 del 11/7/2017, Rv.  271419). 

Rispetto all’esercizio del diritto al silenzio, tuttavia, tale orientamento deve ritenersi oggi superato dall’intervento del legislatore di cui al d.lgs. n. 188 dell’8/11/2021, in vigore dal 14 dicembre 2021.

L’art. 4 di detto decreto, infatti, ha introdotto, tra le altre modifiche al codice di procedura penale, anche quella che riguarda l’art. 314, aggiungendo al comma 1 dell’articolo il seguente periodo: “L’esercizio da parte dell’imputato della facoltà di cui all’articolo 64, comma 3, lettera b, non incide sul diritto alla riparazione di cui al primo periodo.” (cfr.  art. 4, c. 1, lett. b, d. Igs. n. 188 del 2021).

È chiara l’opzione del legislatore: si  è in tal modo inteso adeguare la normativa nazionale alle disposizioni della  Direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo  2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del  diritto di presenziare al processo nei procedimento penali, con specifico riferimento, per quanto di rilievo nel caso all’esame, alla emanazione di norme  comuni sulla protezione dei diritti procedurali di indagati e imputati (cfr.  considerato n. 10 e n. 24 della Direttiva). 

Ciò posto, la cassazione nella sentenza richiamata ritiene che: “lo stesso ragionamento non può essere invece svolto nel caso in  cui l’interessato non abbia optato per la facoltà di non rispondere, ma abbia, al  contrario, inteso offrire una propria versione dei fatti: in questo caso, l’apporto  dichiarativo dell’indagato ben può orientare/disorientare gli accertamenti del  reato e contribuire, pur nell’errore dell’autorità giudiziaria  procedente, a configurare la falsa  apparenza di un quadro indiziario di gravità tale da giustificare l’emissione e/o il  mantenimento del titolo custodiale.

Nella specie, dunque, deve ritenersi che conservi efficacia il principio già affermato, secondo cui il mendacio dell’indagato  in sede di interrogatorio, anche questo, come il silenzio espressione del diritto di  difesa, costituisce però una condotta volontaria fortemente equivoca, che –  andando al di là del mero silenzio – può essa sì avvalorare gli indizi su cui si fonda  la misura cautelare qualora investa elementi di indagine significativi e, quindi,  può assumere rilievo ai fini dell’accertamento del dolo o della colpa grave, ostativi  alla riparazione” (cfr., sez. 4, n. 36478 del 2/12/2020, Rv. 280082; n. 46423 del 23/10/2015, Rv. 265287).

Tra il silenzio e la rivendicazione della propria innocenza c’è un mare che si vuole di nuovo colmare con distinguo e capziosi ragionamenti per negare l’indennizzo ma ne riparleremo.