Procedimento per decreto penale di condanna: opposizione e rinuncia alla luce delle novità introdotte dalla Cartabia (di Riccardo Radi)

La Cassazione sezione 4 con la sentenza numero 4353/2024 ha stabilito che l’opposizione al decreto penale di condanna ha natura di impugnazione, anche alla luce della nuova disciplina dell’art. 460 cod. proc. pen., introdotta dall’art. 28, comma 1, lett. b), punto a), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, purché intervenga prima dell’apertura del dibattimento e il decreto non sia già stato revocato.

In motivazione, la Suprema Corte ha precisato che, ai fini della rinuncia all’opposizione, è necessaria la presentazione della ricevuta di pagamento, anche in misura ridotta, della pena pecuniaria e di un atto di rinuncia espressa, nelle forme di cui all’art. 589 cod. proc. pen., che non ammette equipollenti e non può essere tacita.

Il rito speciale del decreto penale di condanna è stato riformato dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 a decorrere 30 dicembre 2022.

Per quanto di interesse nel caso esaminato, il decreto penale di condanna, secondo la nuova disciplina dettata dall’art. 460, comma 1, cod. proc. pen., deve contenere anche l’avviso che può essere effettuato il pagamento della pena pecuniaria in misura ridotta di un quinto, nel termine di quindici giorni dalla notificazione del decreto, con rinuncia all’opposizione (art. 460 comma 1 lett. h -ter cod. proc. pen.) e nel dispositivo anche l’indicazione della riduzione di un quinto della pena pecuniaria “nel caso previsto dalla lettera h -ter“, ossia per il caso in cui dovesse essere effettuato il pagamento in misura ridotta.

Correlativamente, il legislatore ha provveduto alla sostanziale riscrittura dell’art. 460, comma 5, cod. proc. pen., stabilendo che il condannato nel termine di quindici giorni dalla notifica del decreto, può effettuare il pagamento della sanzione nella misura ridotta di un quinto, con rinuncia all’opposizione.

In sostanza, per come indicato nella Relazione illustrativa, il decreto penale deve indicare due somme: «quella “intera”, da pagare in esito all’acquiescenza al decreto, e quella ulteriormente ridotta di un quinto, da pagare entro 15 giorni dalla notifica del decreto, con contestuale rinuncia all’opposizione».

La Corte di cassazione con orientamento consolidato, già nella vigenza della disciplina anteriore al d.lgs. 150/2022, ha ritenuto legittima la rinuncia all’opposizione proposta avverso il decreto penale di condanna, sempre che intervenga prima dell’apertura del dibattimento e a condizione che il decreto non sia già stato revocato.

Si è sostenuto, infatti, che l’opposizione a decreto penale va inquadrata nel più generale istituto delle impugnazioni e si applica quindi anche ad essa la disciplina di cui all’art. 589 cod. proc. pen., che prevede come termine ultimo per la dichiarazione di rinuncia l’apertura del dibattimento; stante la peculiarità della procedura si è precisato che non si deve essere verificato un altro presupposto, e cioè la revoca del decreto penale opposto, statuizione che impedisce l’espletamento del diritto di rinuncia, là dove il provvedimento monitorio ormai non sussiste più (Sez. 6, n. 48593 del 02/11/2022, F., Rv. 284075; Sez. 4, n. 15041 del 09/03/2009, Rv. 243:217 – 01; sez. 4, sentenza n. 47505 del 20/11/2008, Rv. 242467, Sez. 4, sentenza 3 n. 40186 del 25/06/2004, Rv. 229569.

In senso contrario solo un’isolata pronuncia sez. 3, sentenza n. 39547 del 27/06/2017, Rv. 271515).

Stante la inquadrabilità della opposizione nel sistema delle impugnazioni, la rinuncia deve essere proposta ai sensi dell’art. 589 cod. proc. pen, ovvero, al fine di garantire la provenienza di esso dal soggetto legittimato e la sua ricezione da parte degli organi competenti, nelle forme e nei modi previsti dagli artt. 581 e 582 cod. proc. pen., con atto scritto depositato nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.

L’atto formale non ammette equipollenti, sicché la rinuncia non può essere tacita, ovvero non può essere desunta da altri atti o comportamenti, quali, in particolare, l’avvenuto pagamento della pena pecuniaria inflitta con decreto penale (Sez. 3, n. 15369 del 29/01/2013, Rv. 255250; sez. 4, n. 41557 del 21/10/2010, Rv. 248453; Sez. 1, n. 26278 del 19/05/2004, Rv. 228914; Sez. 3 n. 34431 del 2001, Rv. 219992).

Tali principi conservano validità anche dopo che il legislatore, con la riforma dettata dal d.lgs. n. 150/2022, ha previsto, con intento di deflattivo, la possibilità per l’imputato di beneficiare di una ulteriore riduzione della pena pecuniaria, “con rinuncia all’opposizione“.

Si tratta di previsione normativa che fra l’altro introduce espressamente la possibilità, come visto già ammessa dalla giurisprudenza, che l’opposizione sia oggetto di rinuncia.

Tale rinuncia, che di regola avverrà in via preventiva rispetto ad una impugnazione non ancora proposta, non potrà che essere soggetta ai requisiti formali di cui all’art. 589 cod. proc. pen., ovvero dovrà essere presentata con atto scritto, anche a mezzo di procuratore speciale, davanti alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.

Il pagamento in misura ridotta della pena pecuniaria, dunque, dovrà essere accompagnato dalla rinuncia all’opposizione e tale atto, proprio al fine di garantire la provenienza dal soggetto legittimato e la sua ricezione da parte degli organi competenti, dovrà essere proposto nelle forme e nei modi di cui all’art. 589 cod. proc. pen.

Tale assunto è confermato anche dalla interpretazione letterale della nuova disposizione, nella quale il legislatore ha previsto il “pagamento in misura ridotta con rinuncia all’opposizione“: l’uso della preposizione “con” rende evidente come la procedura in esame debba passare necessariamente attraverso due atti distinti, ovvero il pagamento della somma indicata e la rinuncia esplicita all’opposizione da effettuarsi nelle forme indicate.

Ne consegue che il semplice pagamento della pena pecuniaria in misura ridotta non è atto equipollente alla rinuncia alla opposizione e che per effetto del pagamento non potrà, dunque, ritenersi consumato il potere di formulare opposizione, nei termini di legge, ovvero, ai sensi dell’art. 461 cod. proc. pen., nel termine di 15 giorni dalla notificazione del decreto, con richiesta di emissione del decreto di giudizio immediato, o di giudizio abbreviato o di applicazione della pena a norma dell’art. 444 cod. proc. pen.

Nel caso di specie, il giudice, dopo che l’imputata aveva effettuato il pagamento in misura ridotta, ma non anche presentato una formale ed espressa rinuncia all’opposizione, ha dichiarato inammissibile l’opposizione formulata nel termine di 15 giorni dalla notifica del decreto penale di condanna e in tal modo ha illegittimamente attribuito il valore della rinuncia all’opposizione al semplice pagamento della pena pecuniaria nella misura ridotta di un quinto.

In conseguenza il provvedimento impugnato deve essere annullato senza rinvio e va disposta la trasmissione degli atti al Tribunale di Pistoia per l’ulteriore corso in ordine all’opposizione proposta dall’imputato contro il decreto penale in questione.