Cassazione penale, Sez. 2^, sentenza n. 8799/2024, udienza del 14 febbraio 2024, ha ricordato che in tema di falso in scrittura privata, a seguito dell’abrogazione dell’art. 485 cod. pen. e della nuova formulazione dell’art. 491 cod. pen. ad opera del d.lgs. 15 gennaio 2016 n. 7, la condotta di falsificazione dell’assegno bancario avente clausola di non trasferibilità non rientra più tra quelle soggette a sanzione penale ed integra un illecito civile.
Permane invece la rilevanza penale dei falsi in titoli di credito trasmissibili per girata (Sez. U, n. 40256 del 19/07/2018, Rv. 273936 – 01).
