Concorso esterno in associazione mafiosa: una promessa non mantenuta non basta a configurarlo (di Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. 6^, sentenza n. 9163/2024, udienza del 6 febbraio 2024, si inserisce nel novero, sempre più consistente, delle decisioni attente al rispetto del principio di tipicità in tema di concorso esterno in associazione mafiosa.

Il collegio di legittimità ha sottolineato l’inaccettabilità dell’indirizzo favorevole alla tesi della causalità psichica da rafforzamento dell’organizzazione criminale, attestando la necessità della dimostrazione della concreta incidenza causale del contributo materiale del concorrente alla realizzazione del reato e dunque al mantenimento in vita, consolidamento o rafforzamento dell’organizzazione medesima.

In virtù di queste coordinate, il collegio ha escluso che una promessa formulata dall’accusato e poi non mantenuta possa essere considerata alla stregua di un contributo penalmente rilevante poiché, se così fosse, si penalizzerebbe indebitamente un’intenzione riprovevole e si farebbe spazio, altrettanto indebitamente, a valutazioni prognostiche di livello congetturale.