Cassazione penale, Sez. 3^, sentenza n. 8813/2024, udienza del 16 febbraio 2024, stigmatizza un caso di uso inappropriato del rinvio pregiudiziale alla Suprema Corte per la decisione sulla competenza per territorio.
L’istituto del rinvio pregiudiziale per la decisione sulla competenza per territorio ex art. 24- bis cod. proc. pen., introdotto dall’art. 4, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, il giudice, investito della questione o che intenda rilevarla “ex officio”, è tenuto, ai fini dell’ammissibilità del rinvio, ad analizzare previamente le deduzioni prospettate dalle parti, a tentare di comporle per raggiungere una decisione e ad illustrare compiutamente il percorso interpretativo in concreto effettuato, indicando le ragioni che non hanno consentito di risolvere la questione secondo gli ordinari strumenti processuali (Sez. 3, n. 44932 del 27/09/2023, Rv. 285334; Sez. 1, n. 20612 del 12/04/2023, Rv. 284720).
Va innanzitutto rilevato che la previsione in tale disposizione contenuta circa il fatto che il rinvio pregiudiziale va disposto con ordinanza implica, ex art. 125, comma 3, cod. proc. pen., che, a pena di nullità, il provvedimento sia motivato.
Il contenuto della motivazione, poi, dipende dalla natura e dalla ratio del nuovo istituto, che si aggiunge agli istituti previgenti concernenti le questioni sulla competenza per territorio e va con questi coordinato.
Dall’analisi ricavabile dalla giurisprudenza di legittimità già formatasi sul punto, si ricava, innanzitutto, per quanto qui rileva, che la rimessione ex art. 24-bis cod. proc. pen. non va effettuata allorquando il giudice, investito dall’eccezione di parte, sia certo della propria competenza (cfr., sul punto, Sez. 2, n. 28560 del 20/06/2023, n.m.) ovvero, anche d’ufficio, della propria incompetenza (Sez. 1, n. 22326 del 03/05/2023, n.m.), dovendo, in tali casi, adottare i consequenziali provvedimenti sulla base degli istituti previgenti: nel primo caso, il rigetto dell’eccezione proposta; nel secondo caso, trattandosi, come nella specie, di questione prospettatasi nell’udienza preliminare, l’adozione di una sentenza di incompetenza con trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice ritenuto competente ex art. 22, comma 3, cod. proc. pen.
Si potrà invece ricorrere al nuovo istituto laddove il giudice, su eccezione di parte o ex officio – sempre che, ovviamente, la questione sia ancora proponibile o rilevabile – dubiti seriamente della propria competenza, dandone ragione nell’ordinanza di rimessione (cfr. Sez. 1, n. 26553 del 02/05/2023, n.m.).
Del resto, la previsione giusta la quale con l’ordinanza il giudice «rimette alla Corte di cassazione gli atti necessari alla risoluzione della questione» (art. 24-bis, comma 2, cod. proc. pen.) implica che l’ordinanza li esponga spiegando le ragioni della loro rilevanza. La ratio dell’introduzione del nuovo istituto porta altresì a concludere che il giudice di merito dovrà optare per la rimessione soltanto se la particolarità o complessità della questione proposta renda opportuna la sua risoluzione da parte della Corte di cassazione per evitare che il processo si radichi avanti ad un giudice territorialmente incompetente la cui decisione rischi, nel prosieguo del processo, di essere per tale ragione annullata con inutile dispendio di tempi e di energie processuali (cfr., sul punto, Sez. 1, n. 26343 del 12/04/2023, n.m.).
Proprio per questo, peraltro, nel decidere se disporre o meno il rinvio, il giudice dell’udienza preliminare deve altresì considerare se la parte abbia o meno proposto l’eccezione (perché in quest’ultimo caso decadrebbe dalla possibilità di farlo ai sensi dell’art. 21, comma 2, cod. proc. pen.) e, laddove l’abbia eccepita, se abbia contestualmente richiesto la rimessione della questione alla Corte di cassazione, posto che, laddove ciò non sia avvenuto, nel caso di rigetto dell’eccezione la stessa non potrebbe più essere riproposta nel corso del procedimento ai sensi dell’art. 24-bis, comma 6, cod. proc. pen.
