La Cassazione sezione 4 con la sentenza numero 8389/2024 ha esaminato la questione relativa alla produzione difensiva di videoriprese in sede di indagini al Pm e l’omessa trasmissione integrale delle stesse al Tribunale del riesame che riceve una annotazione di servizio nella quale si dà atto di quanto esaminato dalla polizia giudiziaria e degli elementi desunti dalla visione.
Secondo la difesa il Pubblico Ministero avrebbe dovuto provvedere a inviare il relativo supporto video al fine di consentirne la visione integrale da parte del Tribunale del riesame per consentire al Tribunale di esercitare la sua funzione “di controllo a garanzia della libertà personale”
Fatto
Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Napoli – quale giudice del riesame – ha confermato l’ordinanza emessa dal GIP presso il Tribunale di Napoli Nord, con la quale era stata applicata nei confronti di E.P. e di M.N. la misura cautelare della custodia in carcere.
La difesa dei ricorrenti ha dedotto che lo snodo centrale della vicenda processuale era rappresentato dalle modalità con cui si era proceduto all’identificazione di E.P. e, conseguentemente, dello stesso M.N., in riferimento specifico alle tracce dei files delle videoriprese che avrebbero documentato la presenza del E.P. presso altro luogo nel giorno dell’espletamento dell’attività di osservazione ha dedotto che la selezione dei medesimi era avvenuta da parte della polizia giudiziaria e non del p.m. e che la stessa polizia giudiziaria aveva precisato che dei cinque files acquisiti solo uno risultava utile ai fini delle indagini, elemento che si rifletteva sia sull’effettività del controllo giurisdizionale e sia sull’esercizio del diritto di difesa, atteso che al giudice del riesame era stata sottratta la possibilità di operare un vaglio effettivamente completo del materiale di indagine con conseguente compromissione delle regole fondamentali del contraddittorio.
Secondo la difesa, al fine di garantire il quale sarebbe stato necessario che il Tribunale acquisisse il supporto su cui erano stati registrati i suddetti files video in luogo dei soli stralci trasmessi dalla polizia giudiziaria ed ha quindi dedotto che l’inesistenza agli atti processuali dei filmati in originale aveva reso impossibile una complessiva valutazione del materiale di indagine.
Decisione
Secondo la Cassazione deve essere richiamato il principio in base al quale non sussiste alcuna violazione – nel caso di specie, sanzionabile ai sensi del combinato degli artt. 309, commi 5 e 10, cod. proc. pen. – derivante dalla omessa trasmissione del supporto informatico contenente le videoriprese i cui esiti erano contenuti nella annotazione di servizio nella quale si dà atto di quanto esaminato dalla polizia giudiziaria e degli elementi desunti dalla visione.
Sul punto, difatti e in specifica relazione al disposto dell’art. 309, comma 5, cod. proc. pen. e anche in relazione alla trasmissione degli elementi asseritamente favorevoli all’indagato, è sufficiente che il pubblico ministero presenti semplici riferimenti riassuntivi, non rilevando la mancata allegazione dei verbali delle operazioni e dei nastri di registrazione sonora, ovvero audiovisiva (Sez. 1, n. 34651 del 27/05/2013, Rv. 257440; Sez. 2, n. 19195 del 12/04/2019, Rv. 276444).
Va altresì rilevato che, qualora l’indagato si dolga della mancata trasmissione da parte del p.m. di atti o documenti sopravvenuti a sé favorevoli, egli ha l’onere di specificare i contenuti di favore desumibili dagli atti non trasmessi, non potendo sostenerne apoditticamente la rilevanza ai fini della perdita di efficacia della misura cautelare ai sensi dell’art. 309, comma 10, cod. proc. pen.
Difatti, va rilevato che l’interpretazione letterale dei commi 5 e 10 dell’art.309 cod. proc. pen. implica che la sanzione della perdita di efficacia del primigenio provvedimento cautelare, nel caso di mancata trasmissione nel termine di «elementi sopravvenuti» rispetto a quelli in origine trasmessi dal pubblico ministero al giudice della cautela, non deriva dal solo fatto che essi siano sopravvenuti, ma anche che contengano elementi di conoscenza oggettivamente «a favore» dell’indagato: tali dovendosi intendere quegli atti che, contenendo dati informativi idonei ad influire positivamente sulla posizione della persona sottoposta alle indagini, sarebbero stati necessari a consentire al Tribunale del riesame di esercitare la sua funzione “di controllo a garanzia della libertà personale nella dialettica delle parti attraverso un’effettiva e tempestiva verifica giudiziale (…) attraverso la trasmissione dei dati dai quali potessero desumersi gli elementi di colpevolezza, le esigenze cautelari e l’adeguatezza della misura prescelta per assicurarle” (così Sez. U, n. 19853 del 27/03/2002, Ashraf, in motivazione).
Conseguendone che spetta alla difesa dell’indagato, che eccepisca la perdita di efficacia in base alla norma in esame, dimostrare che l’atto sopravvenuto – asseritamente sottratto dall’autorità giudiziaria procedente alla conoscenza del Tribunale del riesame – contenga elementi di favore per il proprio assistito; in questo senso si è più volte espressa la giurisprudenza di legittimità, per la quale, in tema di riesame delle misure cautelari, qualora l’indagato si dolga della mancata trasmissione da parte del p.m. di atti o documenti per sé favorevoli, egli ha l’onere di indicare compiutamente gli elementi di qualificazione in senso a lui favorevole presenti negli atti non trasmessi, non potendo sostenerne apoditticamente la rilevanza ai fini della perdita di efficacia della misura cautelare ai sensi dell’art. 309, comma 10, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 25058 del 10/05/2016, Rv. 266972; Sez. 6, n. 5405 del 27/01/2022, Rv. 283000).
Applicando tale criterio interpretativo al caso di specie, bisogna rilevare come i ricorrenti abbiano omesso di adempiere a questo onere di specificazione.
In particolare, dal complesso delle deduzioni poste alla base dei motivi di ricorso non si evince quale sarebbe stata la rilevanza della trasmissione del supporto informatico al fine di dedurre elementi favorevoli dal file estrapolato dalla polizia giudiziaria e peraltro compiutamente preso in esame dal Tribunale del riesame.
