La Cassazione sezione 1 con la sentenza numero 7852/2024 ha ricordato che la scriminante della legittima difesa è configurabile anche in caso di offese o aggressioni reciproche.
La Suprema Corte ha sottolineato che nel caso di reciproche aggressioni l’esimente della legittima difesa non è da escludersi in maniera assoluta.
Nel caso esaminato, sebbene, in linea di principio, l’osservazione della preclusione del riconoscimento della legittima difesa sia corretta, tenuto conto che non è possibile ipotizzare la causa di giustificazione nel caso in cui vi siano più persone animate dall’intento reciproco di offendersi che accettano la situazione di pericolo nella quale volontariamente si pongono (in tal senso, sostanzialmente, fra le molte, Sez. 5, n. 15090 del 29/11/2019, dep. 2020, Rv. 279085), non emerge da alcun elemento concreto presente nelle sentenze di merito (né, in senso contrario, è stato eccepito alcunché dal ricorrente) che l’imputato abbia avuto una parte attiva nella contesa che ha immediatamente preceduto il suo intervento difensivo.
Ciò esclude che nei suoi confronti possa ipotizzarsi “l‘intento reciproco di offendersi” che giustifica l’esclusione della causa di giustificazione.
Peraltro, l’esclusione della configurabilità della legittima difesa nel caso di offese reciproche non è assoluta, in quanto occorre anche considerare il condivisibile principio in base al quale «nel caso di aggressioni reciproche, può essere riconosciuta ad uno dei contendenti l’esimente della legittima difesa quando, sussistendo gli altri presupposti di legge, questi abbia reagito ad un’azione assolutamente imprevedibile e sproporzionata, ossia ad un’offesa che, per essere diversa e più grave di quella accettata, si presenti del tutto nuova, autonoma ed in tal senso ingiusta» (Sez. 5, n. 36143 del 11/04/2019, Rv. 277030 ed altre conformi precedenti).
