Imputati infermi di mente ed esigenze cautelari (di Vincenzo Giglio)

Cassazione, Sez. 6^, sentenza n. 9159/2024, udienza del 31 gennaio 2024, ricorda che, ai sensi dell’art. 286, cod. proc. pen., se la persona da sottoporre a custodia cautelare – nei cui confronti quindi sussistano gravi indizi di colpevolezza e esigenze cautelari – sia in stato di infermità di mente tale da escludere o diminuire grandemente la sua capacità di intendere e volere, il giudice, in luogo della custodia in carcere, può disporre il ricovero provvisorio in idonea struttura del servizio psichiatrico ospedaliero, adottando i provvedimenti necessari per prevenire il pericolo di fuga.

La chiara formulazione della disposizione citata impone un’interpretazione sistematica dell’art. 273, comma 2, cod. proc. pen. (secondo cui nessuna misura può essere applicata se il fatto è stato compiuto in presenza, tra l’altro, di una causa di non punibilità) e implica che l’esistenza del ragionevole dubbio sulla mancanza di imputabilità non impedisce l’applicazione della custodia in carcere.

Si è precisato che l’art. 286 si applica sia alla persona che si sospetti inferma di mente tunc et nunc, quanto, per l’espresso rinvio derivante dall’art. 73, comma 3, cod. proc. pen., all’infermo di mente soltanto nunc (Sez. 6^, sentenza n. 1894/1992, Rv. 191315-01).

Si è anche affermato (Sez. 1^, sentenza n. 4374/1994, Rv. 95614-01) che, in presenza di un’infermità di mente che escluda o riduca grandemente la capacità di intendere e di volere dell’imputato sottoposto o da sottoporre a custodia cautelare, il giudice non è tenuto necessariamente a disporre la custodia in luogo di cura esterno, ex art. 286, potendo disporre, come previsto dall’art. 98, comma 5, DPR n. 431/1976 (regolamento di esecuzione della L. n. 354/1975), l’assegnazione dell’imputato a un istituto o una sezione speciale per infermi o minorati psichici.

Non va infine dimenticato che l’avvenuto accertamento dell’incapacità di intendere o di volere per infermità di mente consente al giudice, nella fase delle indagini preliminari, di disporre la misura di sicurezza provvisoria, previo accertamento dell’attribuibilità del fatto e della pericolosità sociale generica.