Cassazione penale, Sez. 1^, sentenza n. 9424/2024, udienza dell’1° dicembre 2023, ha ricordato che, in tema di incapacità dell’imputato di stare in giudizio, il giudice – alla luce di un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’espressione “se occorre” contenuta nella previsione dell’art. 70, comma 1, cod. proc. pen. – può non procedere ad approfondimento specialistico se si convinca autonomamente dello stato di incapacità mentre, a fronte di un “fumus” di incapacità non può negare l’indagine peritale senza rendere idonea e convincente motivazione (tra le molte, Sez. 5^, sentenza n. 48832/2023, dell’15/11/2023, Rv. 285648).
Si segnala che nel caso in esame la Corte territoriale aveva rigettato la richiesta di rinnovazione dibattimentale allo scopo di disporre una perizia psichiatrica sulla capacità di stare in giudizio del ricorrente, senza confrontarsi in modo adeguato né con il contenuto della relazione dello psichiatra del carcere (la quale segnalava sofferenza claustrofobica, toni di grandiosità autoriferita, vissuti di superiorità rispetto alla popolazione carceraria tematiche di rivendicatività), né con le conclusioni del consulente tecnico di parte che aveva segnalato un disturbo delirante di tipo paranoide che rendeva necessari una terapia farmacologica neurolettica e un supporto psicologico.
Si segnala ulteriormente che la stessa Corte, sulla base delle valutazioni appena descritte, pur avendo chiesto alla struttura penitenziaria ove il ricorrente era detenuto una rivalutazione mirata della sua condizione psichica, decideva il processo senza attendere la risposta.
