Mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice e pluralità dei creditori: inapplicabile l’art. 122 cod. pen. (di Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. 6^, sentenza n. 6258/2024, udienza del 23 gennaio 2024, ha chiarito che il reato di cui all’art. 388, comma primo, cod. pen., ricorre allorché il soggetto agente intenda sottrarsi agli obblighi nascenti da un provvedimento dell’autorità giudiziaria o dei quali è incorso l’accertamento e compia atti simulati o fraudolenti sui propri o sugli altrui beni o compia altri fatti fraudolenti, sempreché non ottemperi all’ingiunzione di eseguire il provvedimento.

Ferma restando la necessità di un’azione simulata o fraudolenta, correlata almeno ad un accertamento in corso (Sez. 6, n. 58413 del 02/10/2018, Rv. 2750381), azione che può consistere in un unico atto o in una pluralità di azioni destinate a realizzare il medesimo risultato (Sez. 6, n. 21534 del 13/02/2018, Rv. 272931), ciò che vale ad integrare il reato è l’inottemperanza all’ingiunzione di eseguire il provvedimento, essendo a tal fine «necessario e sufficiente che vi sia stata una richiesta di adempimento (o una messa in mora), anche informale, purché si tratti di intimazione che sia precisa e non equivoca, rigorosamente provata anche quanto alla sua ricezione da parte del debitore» (Sez. 6, n. 51218 del 01/07/2014, Rv. 261665).

Ciò significa che il reato è correlato al provvedimento e all’ingiunzione volta a darvi esecuzione in relazione al suo contenuto, ingiunzione che deve provenire dal soggetto che vanta il diritto accertato e rimasto inosservato.

Ma in tale prospettiva risulta evidente che ciascun creditore può e deve attivarsi per formulare l’ingiunzione, risultando persona offesa per la sua parte, con la conseguenza che l’inottemperanza va commisurata al provvedimento e al credito e con essa la configurabilità del reato.

Su tali basi deve prendersi atto che non rileva il disposto dell’art. 122 cod. pen., in quanto non è ravvisabile un unico reato con una pluralità di persone offese, ma sono ravvisabili diverse inottemperanze correlate per giunta a provvedimenti diversi.

Vale dunque il diverso principio per cui l’art. 122 cod. pen. non opera nel caso in cui con unica azione siano compiuti più reati, riconducibili ad un concorso formale (Sez. 5, n. 57027 del 22/10/2018, Rv. 274399).