Cassazione penale, Sez. 3^, sentenza n. 7540/2024, udienza del 24 gennaio 2024, ricorda che l’art. 305, comma 2, d. lgs. n. 209 del 2005 punisce “chiunque esercita l’attività di intermediazione assicurativa o riassicurativa in difetto di iscrizione al registro di cui all’articolo 109”; in tate registro, infatti, è prevista un’apposita sezione in cui sono iscritti, a sensi dell’art. 109, comma 2, lett. b), “i mediatori di assicurazione o di riassicurazione, altresì denominati broker, in qualità di intermediari che agiscono su incarico del cliente e senza poteri di rappresentanza di imprese di assicurazione o di riassicurazione“.
A sua volta, l’art. 106 d. lgs. n. 209 del 2005 precisa che “L’attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa consiste nel presentare o proporre prodotti assicurativi e riassicurativi o nel prestare assistenza e consulenza finalizzate a tale attività e, se previsto dall’incarico di intermediazione, nella conclusione dei contratti ovvero nella collaborazione alla gestione o all’esecuzione, segnatamente in caso di sinistri, dei contratti stipulati“.
E va, inoltre, ricordato che, secondo la giurisprudenza di legittimità, in tema di illecita attività di intermediazione assicurativa o riassicurativa ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 305, comma 2, d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, è sufficiente che l’agente, in difetto di iscrizione nell’apposito registro dei mediatori di assicurazione o di riassicurazione, altresì denominati “brokers”, svolga anche una sola delle condotte di intermediazione previste dalla norma (Sez. 3^, sentenza n. 9409 del 09/02/2021, Rv. 281380-01).
