“Avvocato, sono stato condannato. Ma non era un’udienza di smistamento?” (di Riccardo Radi)

Imputati e avvocati, fareste bene a non fidarvi di indicazioni generiche sul destino del processo che vi riguarda, anche se provengono dal giudice che deve deciderlo.

Se vi è stato detto o fatto intendere che la prossima udienza è di puro smistamento, questo non esclude che possa invece trasformarsi in udienza decisoria.

In molti tribunali la prima udienza di trattazione viene indicata come di “smistamento” e si seguono delle regole previste da provvedimenti ad hoc emessi dal presidente che inducono spesso gli avvocati a non far partecipare gli imputati data l’inutilità della loro presenza.

Attenzione non vi fidate dei protocolli o delle circolari perché poco valgono a cospetto della Suprema Corte.

Oggi parliamo di un processo che si è concluso con la condanna proprio alla prima udienza che era indicata come di “smistamento”.

Fatto

Il ricorrente lamenta che il tribunale di Modena, con l’ordinanza dibattimentale del 17/12/2020, non abbia ammesso le prove (“Il giudice non ammette le prove stante il verbale di sequestro agli atti e dichiara chiusa l’istruttoria”), con particolare riferimento all’esame dell’imputato che era stato richiesto dal suo difensore, nonostante l’udienza del 17/12/2020 fosse un’udienza di “smistamento“, ai sensi del provvedimento del presidente di quel tribunale, alla quale l’imputato “ovviamente non [era] comparso”, “anziché rinviare a una successiva udienza”, così “spiazzando”, con una decisione “imprevedibile”, lo stesso imputato e “azzerando il contraddittorio”.

Il ricorrente precisa che il dibattimento era stato originariamente fissato per l’udienza del 19/05/2020, la quale poi, a causa dell’epidemia di Covid-19, era stata rinviata, fuori udienza, al 17/12/2020 (quando fu emessa la sentenza di primo grado), con un provvedimento nel quale si affermava “per i medesimi incombenti”, e che lo stesso giudice di primo grado, non avendo autorizzato la citazione fuori udienza, aveva “riconosciuto implicitamente che si trattava di udienza di smistamento”.

Pertanto, “il provvedimento del Presidente del Tribunale afferma che il diritto doveva essere esercitato nella successiva udienza, mentre l’ordinanza del Tribunale nega tale diritto”, azzerando “tanto il diritto dell’imputato alla prova contraria, quanto il suo diritto a difendersi direttamente”.

Il ricorrente reputa che tale asserita violazione del proprio legittimo affidamento integrerebbe una nullità assoluta, ai sensi dell’art. 179 cod. proc. pen., in quanto derivante dall’omessa citazione dell’imputato, atteso che «il contenuto della citazione è duplice e indivisibile; la citazione di cui parla l’art. 179 c.p.p. non consiste nel solo provvedimento materiale, nel “foglio” notificato all’imputato ma anche nella completa indicazione delle modalità, che il giudice indicherà in udienza, attraverso le quali saranno individuati giorno, ora e luogo del suo esame».

Il Signor M. deduce altresì che, poiché “la citazione dell’imputato per un’udienza che avrebbe dovuto essere di smistamento consente di affermare che egli non partecipò all’udienza per caso fortuito, contando legittimamente sulle indicazioni del Presidente del Tribunale”, anche qualora si dovesse ritenere la sussistenza di una nullità a regime intermedio, la locuzione “immediatamente dopo”, contenuta nell’art. 182, comma 2, cod. proc. pen., «comporta la necessità che l’imputato venga a conoscenza di quanto accaduto per poterlo eccepire, con la conseguenza che la nullità fu ritualmente eccepita nel primo momento utile, e cioè nell’atto di appello.

Decisione

La Cassazione premette che l’imputato, il cui esame era stato richiesto dal suo difensore, era assente all’udienza del 17/11/2022, la quale si è tenuta come un’udienza di effettiva trattazione.

A tale proposito, non si può ritenere rilevante il fatto che, ai sensi del provvedimento del presidente del tribunale di Modena (il cui punto 6, che viene in qui rilevo, è stato trascritto nel ricorso), nella prima udienza di comparizione, «di regola», non «si dà corso all’esame di imputati», atteso che la locuzione «di regola» – la quale va intesa come “normalmente”, “di solito” -, non escludono perciò, in modo assoluto che, nella stessa udienza, si esamini l’imputato, non appare in grado di ingenerare una legittima contraria aspettativa dello stesso imputato.

Pertanto, il fatto che il tribunale di Modena abbia proceduto alla trattazione della causa senza esaminare l’imputato perché assente non integra alcuna ipotesi di nullità.

A tale proposito, si deve altresì rammentare il principio, secondo cui il mancato svolgimento dell’esame dell’imputato che ne abbia fatto preventiva richiesta e non si sia opposto alla chiusura dell’istruzione dibattimentale – come è accaduto nel caso di specie – non realizza alcuna violazione del diritto di difesa che determini nullità, in quanto il predetto può chiedere in ogni momento (anche in secondo grado) di rendere dichiarazioni (Sez. 2, n. 23186 del 02/05/2019, Rv. 275785-01; Sez. 6, n. 1081 del 11/12/2009, dep. 2010, Rv. 245707-01; Sez. 6, n. 42442 del 20/10/2003, Rv. 226928-01).

In ogni caso, anche a volere ritenere la sussistenza di una nullità, questa, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente:

a) non si potrebbe reputare assoluta, ai sensi dell’art. 179, comma 1, cod. proc. pen., atteso che, come è stato giustamente rilevato dalla Corte d’appello di Bologna, nel caso in esame, l’imputato era stato regolarmente citato per l’udienza del 17/11/2020 – nella quale, come si è detto, poteva darsi corso al suo esame – il che esclude, di per sé, che si possa trattare di nullità «derivant[e] dall’omessa citazione dell’imputato»;

b) qualora reputata a regime intermedio, essa, a norma dell’art. 182 cod. proc. pen., poiché la parte vi aveva assistito, avrebbe dovuto essere eccepita, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, non nell’atto di appello, ma alla stessa udienza del 17/11/2020, nella quale, invece, il difensore dell’imputato non la eccepì né richiese il rinvio a un’udienza successiva per procedere all’esame dell’imputato.

Morale: se c’è scritto di “regola” in un provvedimento del presidente del tribunale devi diffidare e considerarlo carta straccia.