La Cassazione sezione 1 con la sentenza numero 7882/2024 ha ricordato che è ammissibile la richiesta di revisione fondata su prove preesistenti, già ammesse nel giudizio, e non acquisite per successiva rinuncia della parte, atteso che, a norma dell’art. 630, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., per “prove nuove” debbono intendersi non solo quelle sopravvenute alla sentenza definitiva di condanna e quelle scoperte successivamente ad essa, ma anche quelle non acquisite ovvero acquisite ma non valutate neanche implicitamente, purché non si tratti di prove dichiarate inammissibili o ritenute superflue dal giudice.
La Suprema Corte ha stabilito che è erronea l’affermazione dei giudici di merito secondo la quale l’intervenuta rinuncia, nel corso del giudizio di merito, all’esame del teste comporterebbe l’assenza del carattere di novità della prova dedotta in sede di revisione, (Sez. 4, n. 25862 del 15/03/2019, Rv. 276372; Sez. 5, n. 26478 del 04/05/2015, Rv. 264003; Sez. U, n. 624 del 26/09/2001 – dep. 2002, PG e PC in proc. Pisano, Rv. 220443).
Trattandosi, dunque, di un testimone non esaminato nel corso del giudizio di merito, a cagione della rinuncia fatta dal pubblico ministero, non vi è una sostanziale preclusione all’esame di esso in sede di revisione.
Nel caso in esame la prova nuova, costituita dalla testimonianza di T.R., non è in astratto inammissibile e, tenuto conto che detta testimonianza, già ritenuta come rilevante dal pubblico ministero che l’aveva indicata tra le prove da assumere in contradditorio, riguarda, secondo la prospettazione della parte, la diretta percezione delle condotte oggetto del giudizio, non poteva essere obliterata con provvedimento de plano.
Orbene, se è vero che «nel giudizio di revisione non può mai costituire nuova prova la testimonianza la cui ammissione sia richiesta al fine di ottenere una diversa e nuova valutazione delle prove già apprezzate con la sentenza di condanna» (Sez. 3, n. 14547 del 08/03/2022, C., Rv. 282987; Sez. 4, n. 542 del 05/12/1996 – dep. 1997, Rv. 206779; Sez. 3, n. 19598 del 10/03/2011, G., Rv. 250524), nel caso di specie la testimonianza riguarda il fatto storico entro il quale si colloca la condotta punita, sicché l’istanza di revisione non poteva essere dichiarata inammissibile de plano, ma doveva procedersi alla valutazione di merito di essa anche alla luce delle prove già acquisite.
L’ordinanza va, quindi, annullata con rinvio per il giudizio di revisione alla Corte territoriale, competente ex artt. 634, comma 2, e 11 cod. proc. pen.
