La Cassazione sezione 2 con la sentenza numero 7954/2024 ha ricordato che in tema di delitti contro la vita e l’incolumità individuale, ai fini della configurabilità dell’aggravante del fatto commesso da più persone riunite, introdotta dalla legge 15 luglio 2009, n. 94, nel corpo dell’art. 585, comma primo, cod. pen., è richiesta la simultanea presenza di non meno di due persone nel luogo ed al momento di realizzazione della condotta violenta, pur se questa sia posta in essere da una soltanto di esse.
La Suprema Corte sottolinea che per la circostanza aggravante del fatto commesso da più persone riunite, inserita nel corpo della disposizione di cui all’art. 585, comma 1, cod. pen. dall’art. 3, comma 59, L. n. 15 luglio 2009, n. 94, vale, attesa l’identità di ratio, il principio di diritto affermato dalle Sezioni unite penali, con la sentenza n. 21837 del 29/03/2012, Alberti e altro, Rv. 252518, secondo cui: «Nel reato di estorsione, la circostanza aggravante speciale delle più persone riunite richiede la simultanea presenza di non meno di due persone nel luogo ed al momento di realizzazione della violenza o della minaccia», rinvenendosi la giustificazione dell’inasprimento delle pene previste per la fattispecie del reato-base nel maggiore effetto intimidatorio prodotto dalla partecipazione al delitto di più persone e nella minorata possibilità di difesa della vittima: e ciò pur se la violenza sia posta in essere da una soltanto di esse (Sez. 2, n. 31320 del 31/05/2017, Rv. 270436; Sez. 2, n. 7521 del 26/02/1986, Rv. 173406; Sez. 5, Sentenza n. 12743 del 20/02/2020 Ud. (dep. 22/04/2020) Rv. 279022 – 01).
