“Contestazioni a catena”: la retrodatazione opera anche se i fatti oggetto della prima misura sono stati accertati con sentenza irrevocabile e la prima misura era ormai cessata al momento dell’applicazione della seconda (di Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. 3^, sentenza n. 5460/2023, udienza del 13 gennaio 2023, ha analizzato sistematicamente l’istituto della retrodatazione ex art. 297, comma 3, cod. proc. pen.

Ricognizione normativa e giurisprudenziale

A norma dell’art. 297, comma 3, primo periodo, cod. proc. pen., se nei confronti di un imputato sono emesse più ordinanze che dispongono la stessa misura per fatti commessi anteriormente alla emissione della prima ordinanza in relazione ai quali sussiste connessione ai sensi dell’art. 12, comma 1, lett. b) e c), limitatamente ai casi di reati commessi per eseguire gli altri, i termini decorrono dal giorno in cui è stata eseguita la prima ordinanza e sono commisurati all’imputazione più grave.

Inoltre, la condizione della desumibilità dagli atti, al momento dell’emissione della prima ordinanza, dell’esistenza degli elementi idonei a giustificare le successive misure, prevista dall’art. 297, comma 3, secondo periodo, cod. proc. pen., secondo l’interpretazione offertane dalle Sezioni unite, si applica, ai fini della retrodatazione della decorrenza dei termini delle misure relative a fatti connessi, solo nel caso di ordinanze emessi in procedimenti diversi.

Si è infatti precisato che, nel caso di emissione nello stesso procedimento di più ordinanze che dispongono nei confronti di un imputato la medesima misura cautelare per fatti diversi, legati da concorso formale, da continuazione o da connessione teleologica, commessi anteriormente all’emissione della prima ordinanza, la retrodatazione della decorrenza dei termini delle misure disposte con le ordinanze successive opera automaticamente, ovvero senza dipendere dalla possibilità di desumere dagli atti, al momento dell’emissione della prima ordinanza, l’esistenza degli elementi idonei a giustificare le successive misure (Sez. U, n. 14535 del 19/12/2006, dep. 2007, Librato, Rv. 235911-01).

Il caso oggetto di ricorso

Nella specie, il ricorrente ha evidenziato elementi significativi, almeno a livello indiziario, per affermare che i fatti oggetto della seconda ordinanza, impugnata in questa sede, sono connessi a quelli oggetto della prima ordinanza, e che le autorità giudiziarie procedenti avevano la possibilità di desumere dagli atti, al momento dell’emissione della prima ordinanza, l’esistenza degli elementi idonei a giustificare le successive misure.

Il ricorrente, in effetti, rappresenta, in primo luogo, che i fatti esaminati nelle due ordinanze hanno ad oggetto le medesime condotte delittuose, concernente la detenzione e cessione illecita di sostanze stupefacenti, e sono concentrati nel medesimo periodo di tempo, tra il novembre 2020 ed il febbraio 2021.

Segnala, in secondo luogo, che le indagini per entrambi i procedimenti sono state effettuate dalla Squadra Mobile di L., che le intercettazioni utilizzate sono iniziate nel novembre 2020 e terminate nel febbraio 2021, e che l’informativa sulla cui base è stata formulata la richiesta per la seconda ordinanza era già stata depositata al momento dell’emissione della prima ordinanza.

Né l’ordinanza impugnata offre elementi in contrasto con le deduzioni del ricorrente in ordine a questo profilo.

L’unica differenza da essa desumibile è che le plurime cessioni di sostanza stupefacente, per le quali è stata disposta la misura dall’ordinanza impugnata in questa sede, attengono a fatti accertati tra il gennaio ed il febbraio 2021, ma che si protraevano anche da un paio di anni, mentre la detenzione, oggetto della prima ordinanza, e poi di sentenza divenuta irrevocabile, si riferisce alla detenzione di 181 grammi di cocaina e di 87 grammi di hashish tra il 12 aprile ed il 23 aprile 2021.

Si deve aggiungere, anzi, che, nel rispondere alla deduzione della inefficacia della misura a norma della disciplina di cui all’art. 297, comma 3, cod. proc. pen., l’ordinanza impugnata non esclude l’esistenza della connessione qualificata e del requisito della desumibilità dagli atti, ma osserva che «il termine di fase relativo alle indagini preliminari non sarebbe interamente scaduto neppure in caso di retrodatazione temporale della misura cautelare».

Sopravvenienza di sentenza irrevocabile per i fatti oggetto della prima misura: continua comunque ad applicarsi la disciplina ex art. 297, comma 3, cod. proc. pen.

Per chiarezza, poi, occorre precisare che nessun ostacolo all’applicazione della disciplina di cui all’art. 297, comma 3, cod. proc. pen. si pone perché i fatti oggetto della prima misura sono stati accertati con sentenza irrevocabile, e la prima misura era ormai cessata al momento dell’applicazione della seconda.

…Rilevanza della sentenza n. 233/2011 della Corte costituzionale

In proposito, infatti, è dirimente la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 297, comma 3, cod. proc. pen., nella parte in cui – con riferimento alle ordinanze che dispongono misure cautelari per fatti diversi – non prevede che la regola in tema di decorrenza dei termini in esso stabilita si applichi anche quando, per i fatti contestati con la prima ordinanza, l’imputato sia stato condannato con sentenza passata in giudicato anteriormente all’adozione della seconda misura (Corte cost., sent. n. 233 del 2011).

Può essere utile indicare i principi posti a fondamento della decisione.

Precisamente, secondo la Corte costituzionale, la preclusione all’applicazione del meccanismo di retrodatazione dei termini, connessa alla formazione del giudicato sui fatti oggetto della prima ordinanza cautelare in data anteriore a quella di adozione della seconda ordinanza, vìola l’art. 3 della Costituzione, per l’ingiustificata disparità di trattamento tra imputati che versano in situazioni eguali. Questo perché, in particolare, i coimputati dei medesimi reati si vedrebbero negato o riconosciuto il diritto alla scarcerazione, a seconda che nei loro confronti si sia formato o meno il giudicato sui fatti oggetto della prima ordinanza cautelare, col risultato, tra l’altro, di penalizzare coloro che abbiano scelto riti alternativi e omesso di impugnare la sentenza di condanna.

Sempre secondo la Corte costituzionale, la medesima preclusione vìola, altresì, l’art. 13, quinto comma, Cost., poiché rende possibile l’elusione dei limiti massimi di durata della custodia cautelare che invece sono predeterminati dal legislatore e che non possono risultare dipendenti da circostanze accidentali estranee alle esigenze di garanzia della libertà personale dell’imputato nel corso del processo (Corte cost., sent. n. 233 del 2011).

…Non è necessaria la coesistenza dell’applicazione delle misure

Ma soprattutto, va evidenziato che, in motivazione, la Corte costituzionale ha espressamente escluso la necessità della “coesistenza” dell’applicazione delle misure cautelari oggetto delle diverse ordinanze, ed ha indicato la necessità di tenere conto anche del periodo nel quale la misura in questione si è sovrapposta all’esecuzione della pena inflitta per il primo reato.

Quanto al primo aspetto, la Corte costituzionale ha escluso che «la “coesistenza” tra le misure cautelari rappresenti, sul piano logico- giuridico, un presupposto necessario affinché si producano le conseguenze lesive che il meccanismo della retrodatazione tende a scongiurare. Il vulnus arrecato ai principi costituzionali che presiedono alla disciplina della libertà personale dell’imputato è, anzi, maggiore allorché la seconda ordinanza cautelare intervenga dopo che la prima, per qualunque ragione, ha cessato di produrre i suoi effetti. Il prolungamento della restrizione della libertà personale risulta, infatti, massimo allorché il secondo titolo – anziché sovrapporsi, per un periodo più o meno lungo, al primo, confluendo, così, almeno in parte, in un unico “periodo custodiale” – sia adottato quando il precedente ha già esaurito completamente le sue potenzialità, con conseguente cumulo integrale dei due periodi di privazione della libertà personale».

Ed ha anzi ulteriormente precisato: «Altrettanto evidente è l’irrilevanza, sotto il profilo considerato, dello iato temporale che eventualmente intercorra tra la cessazione degli effetti della prima misura e l’applicazione della seconda. Per quanto ampio, esso non elide la circostanza che a un periodo di custodia cautelare – magari interamente patito per scadenza del termine finale – se ne sommi successivamente un altro che – alla luce della regola legale di retrodatazione – non sarebbe dovuto affatto iniziare o, comunque, avrebbe avuto una durata inferiore a quella consentita dai normali criteri di computo» (Corte cost., sent. n. 233 del 2011, in motivazione, § 5).

…Necessità di tenere conto del periodo di sovrapposizione dell’esecuzione delle misure

Quanto al secondo profilo, la Corte costituzionale ha osservato che, «dopo il passaggio in giudicato della sentenza di condanna per il reato contestato con la prima ordinanza, nel computo del termine della custodia cautelare applicata con la seconda ordinanza si sarebbe dovuto comunque tenere conto anche del periodo nel quale la misura in questione si è sovrapposta all’esecuzione della pena inflitta per il primo reato. Ciò, in forza dell’espressa previsione dell’art. 297, comma 5, secondo periodo, cod. proc. pen., secondo la quale “ai soli effetti del computo dei termini di durata massima, la custodia cautelare si considera compatibile con lo stato detentivo per esecuzione di pena“.

Questa previsione rende palese come, se la custodia cautelare riguarda un reato diverso da quello oggetto della condanna irrevocabile, il passaggio alla fase esecutiva – e, dunque, anche l’ipotizzato fenomeno di “trasformazione” della custodia già sofferta per il reato già giudicato in espiazione di pena, a seguito della regola di detrazione prevista dall’art. 657, comma 1, cod. proc. pen. – non precluda l’operatività dell’art. 303 cod. proc. pen. – e, quindi, la rilevanza del decorso dei termini da esso previsti – per il reato ancora da giudicare».

Ed ha quindi aggiunto: «Anche nell’evenienza considerata sussiste, dunque, l’esigenza di prevenire possibili fenomeni di aggiramento dei termini massimi di custodia. Tale situazione potrebbe prestarsi, in effetti, ad abusi persino più gravi: quale quello di attendere, prima dell’emissione della seconda ordinanza relativa a fatti diversi, non soltanto l’esaurimento della prima vicenda cautelare, ma anche l’intera espiazione della pena inflitta per il reato cui questa si riferisce, evitando così di rendere operante la regola di computo di cui al citato art. 297, comma 5, secondo periodo, cod. proc. pen.» (Corte cost., sent. n. 233 del 2011, in motivazione, § 6).

Non computabilità del periodo ai fini della decorrenza dei termini custodiali del periodo passato in libertà: visione unanime della giurisprudenza costituzionale e di quella di legittimità anche a Sezioni unite

Tuttavia, pur essendo la regola della retrodatazione applicabile anche quando i fatti oggetto della prima misura sono stati accertati con sentenza irrevocabile, e l’esecuzione della prima misura era ormai cessata al momento dell’imposizione della seconda, deve escludersi la possibilità di calcolare ai fini della decorrenza dei termini di custodia il periodo nel quale il soggetto è stato in condizione di libertà.

In questo senso sono esplicitamente orientate sia la giurisprudenza costituzionale, sia la giurisprudenza di legittimità, anche delle Sezioni unite.

La Corte costituzionale, infatti, nel dichiarare l’illegittimità costituzionale dell’art. 297, comma 3, cod. proc. pen., nei termini analiticamente precisati in precedenza al § 3, ha però inteso evidenziare: «Unica conseguenza della mancanza di continuità tra le misure è l’assolutamente ovvia impossibilità di tenere conto del periodo nel quale il soggetto è tornato in libertà, nella verifica della scadenza dei termini della custodia» (Corte cost., sent. n. 233 del 2011, in motivazione, § 5, in fine).

E le Sezioni unite, in epoca più recente, hanno espressamente richiamato l’indicazione appena indicata della Corte costituzionale.

Segnatamente, le Sezioni unite hanno osservato: «Occorre peraltro ribadire che, nella verifica della scadenza dei termini di custodia per effetto della retrodatazione di cui all’art. 297, comma 3, cod. proc. pen., permane, come testualmente affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 233 del 2011, “l’assolutamente ovvia impossibilità di tenere conto del periodo nel quale il soggetto è tornato in libertà“.

Si tratta di una conclusione del tutto logica e compatibile con la descritta ratio della retrodatazione: se l’istituto è finalizzato a “riallineare” vicende cautelari che dovevano avere un contestuale avvio, non può ignorarsi che, nei periodi durante i quali, per qualsiasi ragione, si sia prodotta l’interruzione della custodia, l’indagato non ha subito alcun pregiudizio alla propria libertà personale e, quindi, viene meno la corrispondente esigenza di tutela (Sez. 2, n. 7227 del 11/1/2007, Rv. 235936; Sez. 1, n. 4719 del 28/10/2010 (dep. 2011), Rv. 249905).