La scorciatoia della definizione di prova documentale è sempre dietro l’angolo.
Quante volte in aula sentiamo il giudice dire: “acquisiamo e sarà utilizzabile sia pure limitatamente alla parte in cui contiene un accertamento documentale” ma poi sarà proprio così?
La Cassazione sezione 3 con la sentenza numero 2784/2024 ha stabilito che costituiscono prove documentali, ai sensi dell’art. 234 cod. proc. pen., suscettibili di essere legittimamente inserite nel fascicolo del dibattimento, i verbali formati nell’ambito di un procedimento diverso da quello penale.
Nella specie, procedimento di giustizia sportiva, che riproducono, unitamente ad altri dati, le dichiarazioni di persone informate sui fatti, fermo restando l’obbligo per il giudice di distinguere tra contenente e contenuto, ossia tra il documento e la dichiarazione in esso contenuta.
Ricordiamo che il documento rappresentativo di un atto descrittivo o narrativo può fungere da prova soltanto qualora la dichiarazione documentata rilevi di per sé come fatto storico, e non esclusivamente come rappresentazione di un fatto, poiché in tale ultima ipotesi, essa va acquisita e documentata nelle forme del processo, risultando altrimenti violato il principio del contraddittorio.
La cassazione sezione 2 con la sentenza numero 29645/2020 ha annullato la sentenza in cui era stata ritenuta utilizzabile come prova documentale, ex art. 234 cod. proc. pen., una nota della polizia giudiziaria che riportava le dichiarazioni rese dal direttore di una banca circa l’intestazione di un conto corrente, senza che detto funzionario fosse stato escusso quale teste nel dibattimento, come ritualmente richiesto dalla difesa.
La Corte di merito ha ritenuto l’atto acquisibile ex art. 234 cod. proc. pen. ed “utilizzabile sia pure limitatamente alla parte in cui contiene un accertamento documentale e non, invece, con riferimento a dichiarazioni di soggetti, evidentemente non utilizzabili se non per il tramite di una deposizione nel contraddittorio tra le parti“.
Sennonché non risulta affatto chiaro quali siano i contenuti concretamente utilizzabili diversi dalle informazioni oralmente assunte dal direttore della filiale e integranti l’evocata prova documentale, non potendo la stessa identificarsi nell’atto di p.g. trasmesso in esito ad una specifica richiesta della pubblica accusa, e, quindi, di formazione endoprocedimentale.
Né la sentenza impugnata ha evidenziato le ragioni che eventualmente rendevano irrilevanti gli accertamenti disposti ex art. 507 cod. proc. pen., limitandosi a richiamare ammissioni asseritamente effettuate dal ricorrente in sede d’esame, i cui termini sono stati precisati e rettificati in sede di controesame in guisa tale da far ritenere necessario al primo giudice di disporre un’attività integrativa della prova.
La Cassazione ha rimarcato che il documento rappresentativo di un atto descrittivo o narrativo può fungere da prova soltanto qualora la dichiarazione documentata rilevi di per sé come fatto storico, e non esclusivamente come rappresentazione di un fatto, poiché in tale ultima ipotesi, essa va acquisita e documentata nelle forme del processo, risultando altrimenti violato il principio del contraddittorio (Sez. 2, n. 38871 del 04/10/2007, Rv. 238220).
L’apodittico assunto della Corte territoriale non consente alcuna verifica circa la corretta applicazione del richiamato principio né tantomeno autorizza a ritenere positivamente esperita prova di resistenza in ordine alla superfluità degli elementi di prova versati in atti a mezzo della nota contestata (Sez. 6, n. 10094 del 22/02/2005, Rv. 231832).
