All’avvocato d’ufficio va liquidato il compenso versato al collega per recuperare il compenso (di Riccardo Radi)

La Cassazione civile sezione 2 con l’ordinanza numero 5041 del 26 febbraio 2024 ha stabilito che è irrilevante che l’avvocato si sia fatto assistere da altro difensore nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo perché la facoltà di difendersi in proprio non incide sulla natura dell’attività.

La Suprema Corte ha ribadito che in tema di spese di giudizio, il giudice che decide sull’opposizione a decreto ingiuntivo deve liquidare all’avvocato d’ufficio anche l’onorario versato al collega per recuperare il credito.

È irrilevante infatti che il professionista si sia fatto assistere da un altro legale perché la facoltà di difendersi in proprio non incide sulla natura dell’attività svolta.

Ricordiamo che al difensore d’ufficio che abbia inutilmente esperito la procedura esecutiva volta alla riscossione dell’onorario, ha diritto al rimborso dei compensi a essa relativi in sede di liquidazione degli stessi da parte del giudice, in quanto l’esperimento della procedura monitoria costituisce un passaggio obbligato per chiedere la liquidazione del compenso, sicché i relativi costi, comprensivi di spese, diritti e onorari, non possono restare a carico del professionista ma devono rientrare tra quelli rimborsabili dall’erario. Cassazione sezione 6 sentenza 15394/2012.