Il giudice dell’esecuzione non può ignorare o mettere in discussione la continuazione già riconosciuta dal giudice della cognizione (di Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. 5^, sentenza n. 12788/2023, udienza del 24 gennaio 2023, ha ricordato che il giudice dell’esecuzione non solo non può prescindere dall’accertamento della continuazione già ritenuta dal giudice della cognizione (Sez. 1, n. 13158 del 10/02/2010, Rv. 246664), ma non può neanche fondare la ritenuta insussistenza su circostanze di fatto contrarie ai paralleli accertamenti contenuti nella sentenza di cognizione.

Nella fattispecie, l’ordinanza impugnata aveva ritenuto irrilevante l’accertamento della continuazione tra l’estorsione e l’intestazione fittizia (ritenuta esplicitamente nella sentenza della Corte d’appello della cui esecuzione si trattava), aveva escluso la continuazione tra l’estorsione e l’usura, ritenendo, contrariamente a quanto accertato nella relativa sentenza di cognizione, che l’estorsione fosse frutto di un’autonoma iniziativa del ricorrente, anziché il risultato di un mandato ricevuto dai fratelli.

L’ordinanza è stata quindi annullata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale competente.