Confisca facoltativa di una vettura: possibile solo se sia stato dimostrato un suo collegamento stabile con l’attività criminosa contestata (di Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. 5^, sentenza n. 7735/2024, udienza del 7 febbraio 2024, ha chiarito, aderendo ad un consolidato orientamento che la confisca facoltativa di cose servite o destinate a commettere il reato può dirsi legittima soltanto quando sia dimostrata la relazione di asservimento tra cosa e reato, nel senso che la prima deve essere oggettivamente collegata al secondo non da un rapporto di mera occasionalità, ma da uno stretto nesso strumentale, il quale riveli effettivamente la probabilità del ripetersi di un’attività punibile (Sez. 6, n. 6062 del 05/11/2014, dep. 2015, Rv. 263111; Sez. 5, n. 21882 del 28/02/2014, Rv. 260001; Sez. 6, n. 13176 del 29/03/2012, Rv. 252591; Sez. 3, n. 11603 del 06/03/2012, Rv. 252496; Sez. 6, n. 24756 del 01/03/2007, Rv. 236973); sicché, ai fini della legittimità della confisca facoltativa di autovettura utilizzata per commettere un reato, si è pretesa la dimostrazione di un collegamento stabile del veicolo con l’attività criminosa, che dia vita ad un rapporto funzionale desumibile anche dall’impiego di manipolazioni, di particolari accorgimenti

insidiosi o di modifiche strutturali, non rilevando, in tal caso, che le parti del veicolo modificate conservino la funzionalità originaria, in modo da continuare a potere essere utilizzate anche per finalità non delittuose (Sez. 3, n. 23470 del 24/01/2019, Rv. 275973; Sez. 6, n. 13176 del 29/03/2012, Rv. 252591).

Nel caso di specie, la confisca di una vettura era stata disposta come conseguenza del reato di detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies cod. pen.) ed era stata motivata sul presupposto che l’apparecchiatura jammer al cui uso era collegato il reato “era stata sistemata sul sedile posteriore [della vettura]”.

Il collegio ha osservato a tal fine che l’utilizzazione del termine ‘sistemazione’, per dar conto della collocazione dell’apparecchio ‘jammer’ all’interno dell’autovettura oggetto di confisca facoltativa, non è tale da descrivere in maniera inequivoca il rapporto di stabile asservimento del veicolo all’attività criminosa: tanto impone che, annullata la sentenza impugnata in parte qua, il giudice di merito in sede di rinvio provveda ad emendare la motivazione sul punto attenendosi ai principi di diritto sopra richiamati.