Accertamenti tecnici discordanti: il giudice che non sa darne una spiegazione convincente è tenuto a disporre una perizia (di Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. 3^, sentenza n. 15444/2023, udienza del 15 marzo 2023, ha accolto un ricorso con il quale il difensore dell’imputato aveva censurato la sentenza impugnata per non avere il giudice di secondo grado accolto la sua richiesta di perizia a fronte di esiti di analisi in conflitto tra loro.

Il collegio ha rilevato anzitutto che dalla lettura degli atti allegati al ricorso risulta che quattro aliquote campionate del vino trasportato dall’autobotte, proveniente dalla cantina della società amministrata dall’imputato e diretta ad un’azienda vitivinicola in provincia di …, vennero inviate due al laboratorio di P. e due al laboratorio di S. M., mentre una venne consegnata al vettore.

Risulta che, mentre presso il laboratorio di S. M. l’esito della analisi era stato sfavorevole derivando l’alcool anche dalla fermentazione di zucchero di canna, diversamente il laboratorio di P. aveva accertato che il prodotto non risultava arricchito, essendo quindi consentito il superamento del limite di 15% v/v per il titolo alcolometrico totale, in deroga al Reg. UE 1308/13, all. VII, parte II, punto 1, lett. c).

L’esistenza di tale, oggettiva, difformità, ben avrebbe quindi giustificato l’espletamento della richiesta perizia, che si rendeva necessaria proprio per la difforme risultanza degli accertamenti analitici, in merito alla circostanza dell’arricchimento con zucchero di canna del vino trasportato, non potendo certamente ritenersi soddisfacente la motivazione dell’impugnata sentenza, che ripropone quella dell’ordinanza dibattimentale di rigetto, secondo cui il mancato esercizio della richiesta di revisione delle analisi in sede amministrativa nei quindici giorni dalla data di comunicazione dell’esito sfavorevole giustificava il diniego della richiesta di rinnovazione istruttoria in appello mediante espletamento di una perizia tesa a superare l’oggettivo dubbio emergente dagli atti, tenuto conto che inspiegabilmente due laboratori che avevano analizzato i medesimi campioni, prelevati lo stesso giorno sul luogo, avevano fornito, circa l’arricchimento del prodotto con zucchero di canna, risultati diametralmente opposti.

La sentenza di condanna che si fondi su un risultato probatorio incerto (come nel caso di specie, in cui gli esiti delle analisi svolte su campioni del medesimo prodotto, hanno dato esiti diversi presso laboratori ufficiali) deve dare adeguata spiegazione delle ragioni per le quali, a fronte della richiesta dell’imputato di perizia, gli esiti delle analisi al reo sfavorevoli vengano ritenuti esaustivi e incontrovertibili giacché la regola di giudizio dell'”oltre ogni ragionevole dubbio” impone al giudice l’adozione di un metodo dialettico di verifica dell’ipotesi accusatoria”.

Deve quindi essere affermato il seguente principio: “La sentenza di condanna che si fondi su un  risultato probatorio incerto (come nel caso di specie, in cui gli esiti delle analisi svolte su campioni del medesimo prodotto, hanno dato esiti diversi presso laboratori ufficiali) deve dare adeguata spiegazione delle ragioni per le quali, a fronte della richiesta dell’imputato di perizia, gli esiti delle analisi al reo sfavorevoli vengano ritenuti esaustivi e incontrovertibili giacché la regola di giudizio dell'”oltre ogni ragionevole dubbio” impone al giudice l’adozione di un metodo dialettico di verifica dell’ipotesi accusatoria”.