Il caos che non ti aspetti: cosa può succedere per una banale richiesta di concessione delle generiche (di Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. 4^, sentenza n. 7219/2024, udienza del 9 febbraio 2024, ha avuto ad oggetto un ricorso occasionato da una situazione di palese illogicità della sentenza impugnata in ordine alla concessione delle circostanze attenuanti generiche.

Ricorso per cassazione

L’imputata, a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte territoriale che ha confermata la condanna che le è stata inflitta dal giudice di primo grado.

Il ricorso è articolato in un unico motivo con il quale si deduce il vizio di motivazione in ordine alla invocata concessione delle circostanze attenuanti generiche.

Il difensore assume infatti che la Corte d’appello, non solo ha erroneamente affermato che all’imputata erano state concesse le attenuanti di cui all’art. 62 bis cod. pen. ma non ha neppure motivato in ordine all’invocata concessione delle circostanze stesse, sicché la motivazione della sentenza impugnata è manifestamente illogica.

Decisione della Corte di cassazione

Il ricorso è fondato.

La sentenza impugnata è infatti manifestamente illogica laddove nello “Svolgimento del Processo” afferma che il giudice di primo grado “negligeva l’istanza di riconoscimento delle attenuanti generiche” salvo poi affermare nella parte dedicata ai “Motivi della decisione” che il primo giudice ha riconosciuto le circostanze attenuanti generiche, confermando quindi la sentenza di primo grado, senza pronunciarsi sul motivo d’appello avente ad oggetto proprio la concessione di detto beneficio.

In conclusione la sentenza impugnata va annullata con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte d’appello di Venezia.