Cassazione penale, Sez. 1^, sentenza n. 7189/2024, udienza del 13 febbraio 2024, ha ricordato che, per costante interpretazione nomofilattica (v. Sez. U. n.16103 del 27.3.2002) il particolare strumento dell’art. 625-bis cod. proc. pen. è teso a porre riparo alla particolare patologia estrinseca dello «sviamento» del giudizio, solo quando la decisione oggetto del rimedio sia fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l’inesistenza di un fatto la cui verità sia positivamente stabilita e ciò possa desumersi ictu oculi. O ancora, lì dove per una vera e propria svista materiale (disattenzione di ordine meramente percettivo) sia stato omesso l’esame di uno specifico motivo di ricorso, dotato del requisito della decisività.
Lì dove, tuttavia, si opti per la ‘scissione’ tra momento rescindente (trattazione camerale della sola idoneità dei motivi di ricorso straordinario a determinare la revoca della sentenza impugnata) e momento rescissorio (trattazione dell’originario ricorso per cassazione) è evidente che il parametro della «decisività» dell’errore a determinare un diverso esito dell’originario ricorso va esaminato in chiave di «potenziale decisività», nel senso della possibile incidenza sul percorso decisorio della Corte di cassazione.
Deve essere dunque condivisa la linea interpretativa che, a partire da Sez. U. 27 marzo 2002, Basile), una volta apprezzata l’esistenza di un ‘errore percettivo’, apre alla modalità ‘bifasica’ di definizione del ricorso straordinario: [..] la immediata pronunzia della nuova decisione, ovvero, se necessario, la sola caducazione di questa e celebrazione del nuovo giudizio nelle forme della udienza pubblica o della camera di consiglio; … secondo il prudente apprezzamento della Corte, in relazione alle peculiari connotazioni delle singole situazioni processuali [Sez. U. cit. in parte motiva].
Si tratta di un orientamento che, in presenza di un vaglio preliminare di ammissibilità e di una constatazione di un errore quantomeno rilevante, assicura il rispetto del fondamentale principio del contraddittorio.
In particolare quando la correzione dell’errore di fatto rilevato nella sentenza impone le riconsiderazione di un motivo di ricorso, il cui esame è stato omesso proprio a causa della inesatta percezione delle risultanze ricavabili dagli atti relativi al giudizio di cassazione, dovendosi procedere alla sostituzione della decisione inficiata dall’errore, la procedura di correzione non può esaurirsi nell’udienza camerale conseguente alla proposizione del mezzo straordinario, ma deve articolarsi nelle due distinte fasi della immediata caducazione del provvedimento viziato e della successiva udienza per la celebrazione del rinnovato giudizio sul ricorso per cassazione, che può portare alla sostituzione della precedente sentenza (così, Sez. VI n. 20093/2003, rv 225247).
Ciò posto, va rilevato che:
a) il ricorso straordinario qui in valutazione è ammissibile, essendo stato tempestivamente proposto avverso la decisione che ha reso irrevocabile l’affermazione di penale responsabilità del ricorrente;
b) è fondata la prospettazione difensiva quanto all’avvenuto esame, nel giudizio che ha condotto alla emissione della sentenza impugnata, di uno soltanto (quello introdotto dal difensore avv. M.) dei due atti di ricorso proposti nell’interesse del ricorrente.
In particolare, si osserva che ad essere evidente e rilevante è l’omesso esame del secondo motivo di ricorso dell’originario atto proposto dall’avv. C., i cui contenuti, al di là delle valutazioni che verranno sviluppate in fase rescissoria, non risultano assimilabili a quelli introdotti con i motivi di critica redatti dal codifensore avv. M.
Si tratta, pertanto, di un punto obiettivamente rilevante nella economia complessiva della decisione, il che rende necessaria — per le considerazioni espresse in premessa — l’apertura della fase rescissoria.
Deve essere quindi revocata la sentenza n. 15738 del 2023 della Corte di cassazione.
