Elezione di domicilio: è un atto a forma vincolata e non è surrogabile da una dichiarazione del difensore (di Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. 6^, sentenza n. 7299/2024, udienza del 7 febbraio 2024, ha ricordato che l’elezione di domicilio è un atto personale a forma vincolata da compiersi esclusivamente secondo le forme indicate nell’art. 162 cod. proc. pen.

Motivo di ricorso

Il difensore del ricorrente deduce l’inosservanza degli artt. 178 e 179 cod. proc. pen. e la conseguente nullità della sentenza di secondo grado, per omessa citazione dell’imputato nel giudizio di appello, in quanto il decreto di citazione a giudizio sarebbe stato notificato presso il precedente difensore di fiducia anziché presso il domicilio dichiarato.

Decisione della Corte di cassazione

Il motivo è manifestamente infondato.

Dall’esame diretto degli atti processuali (ammesso in sede di legittimità quando è censurata una violazione della legge processuale, ex plurimis: Sez. U, n. n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 229092) risulta che il ricorrente, all’atto dell’arresto, nel verbale di identificazione del …, ha nominato

difensore di fiducia l’avvocato … e ha eletto domicilio in …  presso il proprio domicilio.

Nell’udienza di convalida del …il ricorrente ha, tuttavia, revocato la precedente dichiarazione di domicilio e ha eletto domicilio presso lo studio dell’avvocato … il quale, tuttavia, con dichiarazione depositata il … ha rinunciato al mandato difensivo.

All’udienza del … l’imputato ha nominato un nuovo difensore di fiducia, senza modificare la pregressa elezione di domicilio.

Nell’epigrafe dell’appello, inoltre, l’attuale difensore ha indicato il suo assistito come «residente ed elettivamente domiciliato in via …», ma tale dichiarazione è inidonea a costituire una valida dichiarazione di domicilio.

Le Sezioni unite hanno statuito che in tema di notificazioni, la dichiarazione di domicilio prevale su una precedente elezione di domicilio, pur non espressamente revocata (Sez. U, n. 41280 del 17/10/2006, C., Rv. 234905 – 01).

L’indicazione operata dal difensore nell’atto di appello, tuttavia, non essendo stata sottoscritta dall’imputato, è inidonea a integrare una dichiarazione di domicilio presso la propria residenza, tale da superare la precedente elezione di domicilio.

Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, l’elezione di domicilio è, infatti, un atto personale a forma vincolata da compiersi esclusivamente secondo le forme indicate nell’art. 162 cod. proc. pen. (ex plurimis: Sez. 2, 8397 del 10/11/2015 (dep. 2016), Rv. 266070 – 01; Sez. 3, n. 42971 del 07/07/2015, Rv. 265390 – 01).

Tale atto, essendo espressione della volontà dell’imputato di ricevere ogni notificazione o comunicazione presso quel domicilio, non è surrogabile da una dichiarazione del difensore, con la conseguenza che non può essere considerata come valida elezione di domicilio ai sensi dell’art. 162 cod. proc. pen. la mera indicazione del luogo di residenza dell’imputato, da questi non sottoscritta, contenuta nell’atto di appello redatto dal difensore (Sez. 2 n. 7834 del 28/01/2020, Rv. 278247; Sez. 4, n. 7118 del 23/05/2000, Rv. 216607 – 01).

Ai fini di una valida dichiarazione o elezione di domicilio, infatti, non è sufficiente la semplice indicazione, in un atto processuale, della residenza o del domicilio dell’indagato (o dell’imputato), essendo necessaria una sua manifestazione di volontà in ordine alla scelta tra i luoghi indicati dall’art. 157 cod. proc. pen., con la consapevolezza degli effetti di tale scelta (Sez. 2, n. 18469 del 01/03/2022, Rv. 283180 – 01).

In assenza di una dichiarazione di domicilio idonea a revocare l’elezione di domicilio operata dal ricorrente all’udienza di convalida dell’arresto, la notifica del decreto di citazione in appello presso lo studio del primo difensore di fiducia è, dunque, stata legittimamente eseguita, in quanto questa elezione di domicilio non è stata mai revocata dal ricorrente.