Il possesso o la detenzione escludono la configurabilità del reato di invasione di terreni o edifici (di Riccardo Radi)

La Cassazione sezione 2 con la sentenza 7988 del 22 febbraio 2024 ha ribadito che in tema di reati contro il patrimonio, va escluso il reato di invasione di terreni o edifici se il detentore ha ricevuto l’immobile in comodato.

Non rileva pertanto la sopraggiunta volontà contraria dell’avente diritto quando l’imputato è entrato in possesso del bene in maniera legittima.

Ricordiamo che la condotta tipica del reato di invasione di terreni o edifici consiste nell’introduzione dall’esterno in un fondo o in un immobile altrui di cui non si abbia il possesso o la detenzione, sicché l’invasione non ricorre laddove il soggetto, entrato legittimamente in possesso del bene, prosegua nell’occupazione contro la sopraggiunta volontà dell’avente diritto (Sez. 2, n. 51754 del 3/2/2013, Rv. 258063; Sez. 2, n. 15874 del 30/1/2019, Rv. 278416).

La norma incriminatrice sanziona esclusivamente “l’invasione” e non anche qualsivoglia forma di detenzione sine titulo, quale potrebbe essere quella derivante dal mancato rilascio di un immobile precedentemente legittimamente posseduto.

In quest’ultima fattispecie, infatti, sarà al più configurabile un illecito civilistico o una violazione rilevante ai fini del procedimento amministrativo, ma si è necessariamente al di fuori della previsione tipica dettata dall’art. 633 cod. pen.