Selezione di recenti decisioni della prima sezione penale della Cassazione (di Francesco Buonomini)

Abbiamo selezionato tra quelle contenute nella rassegna pubblicata dalla Corte di cassazione penale alcune massime di sentenze che ci sono sembrate interessanti.

Iniziamo in quest’occasione con le pronunce della prima sezione penale.

La prima decisione che si ritiene utile segnalare è la n. 51388 del 24/11/2023 (dep.22/12/2023) in materia di porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere ex Legge n. 110/1975 che conformemente alla precedente sentenza n.10838 del 1996 ha stabilito il seguente principio di diritto: 

In tema di porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere, la qualificazione del fatto come di lieve entità ex art. 4, comma 3, ultima parte, legge 18 aprile 1975, n. 110, comporta l’applicazione della sola pena dell’ammenda, non rilevando che nella formulazione della norma sia stata adoperata l’espressione “può”, in quanto l’attenuante si giustifica con la natura sproporzionata della pena congiunta dell’arresto e dell’ammenda per fatti connotati da minima gravità.

Altra pronuncia degna di nota si ritiene la sentenza n. 50710 del 10/11/2023 (dep.19/12/2023) in materia di concordato in appello ex art. 599 bis c.p.p.

Nel caso di specie la Corte ha stabilito che nel concordato in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., le parti non sono vincolate a criteri di determinazione della pena, sicché il giudice può sindacare esclusivamente la congruità della pena finale concordata, senza che rilevino eventuali errori di calcolo nei passaggi intermedi.

Si indica come precedente conforme la sentenza n. 23614 del 2022. 

Ancora si segnala la  sentenza n. 51160 del 31/10/2023 (dep.21/12/2023) che in materia di condanna al risarcimento del danno nel processo penale ex art 539 1 bis c.p.p., ha affermato che ai fini della condanna generica al risarcimento dei danni, non è necessaria la prova della concreta esistenza di danni risarcibili, essendo sufficiente l’accertamento della potenziale capacità lesiva  del fatto dannoso e dell’esistenza di un nesso di causalità tra questo e il pregiudizio lamentato, desumibile anche presuntivamente

Si segnala sul tema un contrasto di orientamenti giurisprudenziali che potrebbe essere opportuno venisse risolto dalle Sezioni unite: conformi sono la meno recente sentenza n. 9266 del 1994 e le nn. 12175 del 2017 e 32899 del 2021; mentre difformi le più recenti nn. 31574 del 2023 e 16765 del 2020. 

Da annotare ancora la sentenza n. 48565 del 11/10/2023 Ud. (dep. 06/12/2023) che ha ribadito un principio importantissimo in materia di appello del PM nel senso che in caso di appello del pubblico ministero avverso sentenza assolutoria, l’obbligo di rinnovazione istruttoria previsto dall’art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. (nella formulazione antecedente alla modifica intervenuta con l’art. 34, comma 1, lett. i), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150) non opera nel caso in cui la sentenza gravata sia stata emessa all’esito di giudizio abbreviato non condizionato.

Tra le massime precedenti si rimanda a n. 11490 del 2023.

Tra le molte altre, si ritiene interessante anche la sentenza n. 49799 del 11/10/2023 Ud. (dep. 14/12/2023) che ha trattato i profili di inammissibilità dell’impugnazione di un’ordinanza istruttoria.

Nella specie la Corte ha sancito che in tema di ricorso per cassazione, l’ammissibilità dell’impugnazione dell’ordinanza che, all’esito dell’istruttoria, abbia revocato una prova testimoniale già ammessa è subordinata all’illustrazione dei motivi per i quali la deposizione ritenuta superflua dal giudice fosse, invece, rilevante ai fini della decisione, trovando applicazione il principio di specificità di cui all’art. 581 cod. proc. pen.

Parimenti interessante, in ultimo, la sentenza n. 49621 del 11/10/2023 Cc. (dep. 13/12/2023) che ha deciso in materia di differimento pena ex art 684 c.p.p. e 47 ter Ordinamento Penitenziario.

La Corte ha ritenuto che in tema di differimento della pena per gravi motivi di salute, anche nella forma della detenzione domiciliare, il tribunale di sorveglianza non può limitarsi alla valutazione astratta del quadro patologico dell’istante e dei presidi sanitari e terapeutici a sua disposizione, ma è tenuto a esaminare, in concreto, le condizioni di salute del predetto, le tipologie di cura a lui necessarie, nonché l’incidenza dell’ambiente carcerario sul suo peculiare quadro clinico.

Si segnalano le seguenti massime precedenti conformi: nn. 37062 del 2018, 36322 del 2015, 53166 del 2018, e nn. 30495 del 2011.

Prossimamente la selezione delle massime di sentenze delle altre sezioni penali della Corte di cassazione di fine anno 2023.