Dolo eventuale: nozione ed elementi identificativi secondo la Cassazione (di Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. 1^, sentenza n. 7686/2024, udienza del 3 novembre 2024, ha chiarito le condizioni necessarie per la ricorrenza del dolo eventuale e i relativi indici rivelatori.

Il collegio di legittimità, ponendosi sulla scia di un consolidato indirizzo interpretativo, ha sostenuto che il dolo eventuale richiede la chiara rappresentazione del soggetto agente di una consistente possibilità di verificazione dell’evento, accompagnata dalla volontà di agire comunque con accettazione del relativo rischio.

Questa caratterizzazione consente di distinguere il dolo eventuale dalla figura limitrofa della colpa cosciente, quest’ultima configurandosi quando il soggetto agente, pur consapevole del rapporto causale tra violazione di norme cautelari ed evento illecito, provoca la verificazione di quest’ultimo per trascuratezza, imperizia, insipienza, irragionevolezza o altro biasimevole motivo.

Quanto agli indici rivelatori, il collegio ha identificato i seguenti: la lontananza della condotta tenuta da quella doverosa; la personalità e le pregresse esperienze dell’agente; la durata e la ripetizione dell’azione; il comportamento successivo al fatto; il fine della condotta e la compatibilità con esso delle conseguenze collaterali; la probabilità di verificazione dell’evento; le conseguenze negative anche per l’autore in caso di sua verificazione; il contesto lecito o illecito in cui si è svolta l’azione.