Appello del PG: ai fini del rispetto del termine dell’impugnazione conta non la data del deposito presso la sua segreteria ma quella del deposito presso la cancelleria del giudice a quo (di Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. 5^, sentenza n. 5124/2024, udienza del 16 gennaio 2024, ha ribadito che, in tema di impugnazioni, è inammissibile l’appello proposto dal procuratore generale presso la corte di appello che sia pervenuto nella cancelleria del tribunale dopo la scadenza del termine previsto dall’art. 585 cod. proc. pen., a nulla rilevando il tempestivo deposito dell’atto nella segreteria della Procura generale, sia perché esso non equivale ad alcuna delle modalità di spedizione previste dall’art. 583, comma 1, cod. proc. pen., sia perché il principio dettato dall’art. 583, comma 2, cod. proc. pen. non si presta ad una applicazione che vada oltre i casi in esso espressamente previsti, rappresentando un’eccezione alla regola di ordine generale sancita dall’art. 582 cod. proc. pen., secondo la quale l’impugnazione è presentata nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento (Sez. 2, n. 7844 del 29/01/2020, Rv. 278515- 01).