La sentenza numero 252 del Consiglio Nazionale Forense del 14 novembre 2023 ha stabilito che l’avvocato che intenda promuovere un giudizio nei confronti di un collega per fatti attinenti all’esercizio della professione deve dargliene preventiva comunicazione per iscritto, salvo che l’avviso possa pregiudicare il diritto da tutelare (art. 38, co. 1, cdf).
Conseguentemente, il mancato avviso non è giustificato dal paventato rischio di incrinare il rapporto fiduciario con il cliente.
Nella stessa decisione è estraibile il seguente principio in tema di rapporto tra dovere di difesa e dovere di colleganza: “L’impegno nella difesa del proprio cliente non può travalicare i limiti della rigorosa osservanza delle norme disciplinari e del rispetto che deve essere sempre osservato nei confronti della controparte, del suo legale e dei terzi, in ossequio ai doveri di lealtà e correttezza e ai principi di colleganza, giacché il dovere di difesa non giustifica la commissione di illeciti a pretesa tutela del cliente”.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Cancellario), sentenza n. 252 del 14 novembre 2023
