Cassazione penale, Sez. 6^, sentenza n. 31397/2023, udienza del 24 maggio 2023, ha ribadito che il tutore dell’incapace riveste la qualifica di pubblico ufficiale e la condotta di appropriazione di somme delle quali venga in possesso per ragione del suo ufficio integra quindi il reato di peculato e non quello di appropriazione indebita (Sez. 6, n. 23353 del 04/02/2014, Rv. 259910 – 01).
Ha ritenuto altresì indiscutibile la configurabilità nei suoi confronti del delitto di cui all’art. 328 cod. pen. ove non adempia all’obbligo di rendiconto.
Tale obbligo trova espressa previsione nella legge, come chiarito dalla Cassazione civile che ha precisato come «l’art. 385 cod. civ., a carico del tutore il quale cessi comunque dalle sue funzioni, detta un obbligo generale di rendiconto che trova la propria ragione nell’esigenza che i soggetti interessati svolgano il pieno controllo sull’attività espletata e che siano accertate le posizioni debitorie o creditorie del tutore nei confronti dello stesso amministrato»: Cass. civ. Sez. 1, n. 9781 del 16/09/1995, Rv. 494039 – 01).
D’altro canto la qualifica pubblicistica connessa alla funzione di tutore, ovviamente, non viene meno nel caso in cui costui, violando i propri doveri, ometta di redigere e presentare i rendiconti dovuti. Infine, non assume rilievo alcuno la dedotta “imprecisione” del capo di imputazione, in relazione al quale il ricorrente eccepisce la mancata specificazione dei rendiconti omessi, atteso che, comunque, la contestazione fa riferimento anche all’omesso deposito del “rendiconto finale di cui all’art. 385 cod. civ. entro il termine di due mesi”, risultando in tal modo chiaramente indicato il fatto contestato.
Per quanto poi riguarda l’elemento psicologico del reato in esame, è pacifico che «ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 328 cod. pen. è sufficiente il dolo generico, in quanto l’avverbio “indebitamente”, inserito nel testo della disposizione, qualificando l’omissione di atti di ufficio come reato ad antigiuridicità cosiddetta espressa o speciale, connota l’elemento soggettivo, non nel senso di comportare l’esigenza di un dolo specifico, ma per sottolineare la necessità della consapevolezza di agire in violazione dei doveri imposti» (Sez. 6, n. 33565 del 15/06/2021, Rv. 281846 — 01).
