Cassazione penale, Sez. 5^, sentenza n. 33285/2023, udienza del 28 luglio 2023, ha analizzato la nozione del documento informatico in riferimento all’archivio ove sono registrati gli statini e i verbali degli esami universitari.
L’art. 491-bis cod. pen. dispone che, se alcuna delle falsità previste dal capo III del titolo VII del libro II del codice riguarda un documento informatico pubblico, si applicano le disposizioni del capo stesso riguardanti gli atti pubblici.
In materia di falsità ideologica o materiale la previsione di cui all’art. 491-bis riguarda tanto l’ipotesi in cui il sistema informatico sia supportato da riscontro cartaceo quanto quella in cui sia del tutto sostitutivo di quest’ultimo (Sez. 5, n. 12576 del 29.1.2013, Rv. 255370-01).
Tale decisione ha chiarito che la nozione di atto pubblico comprende non solo gli atti destinati ad una funzione attestativa o probatoria esterna, con riflessi diretti ed immediati nei rapporti tra privati e P.A., ma anche gli atti cosiddetti interni.
Tali devono intendersi sia quelli destinati ad inserirsi nel procedimento amministrativo, offrendo un contenuto di conoscenza o di valutazione, che quelli che si collocano nel contesto di una complessa sequela procedimentale, conforme o meno allo schema tipico e ponendosi come necessario presupposto di momenti procedurali successivi.
L’archivio informatico di una pubblica amministrazione deve essere considerato alla stregua di un registro (costituito da materiale non cartaceo) tenuto da un soggetto pubblico, con la conseguenza che la condotta del pubblico ufficiale che, nell’esercizio delle sue funzioni e facendo uso dei supporti tecnici di pertinenza della p.a., confezioni un falso atto informativo destinato a rimanere nella memoria dell’elaboratore, integra una falsità in atto pubblico, a seconda dei casi materiale o ideologica (artt. 476 e 479 cod. pen.), restano pertanto ininfluente la circostanza che non sia stato stampato alcun documento cartaceo (si veda, tra le altre, Sez. 5, n. 32812/2001, Rv. 219945).
Deve quindi affermarsi che la previsione dell’art. 491-bis cod. pen. riguarda tanto l’ipotesi in cui il sistema informatico sia supportato da riscontro cartaceo quanto quella in cui sia del tutto sostitutivo dello stesso, ricomprendendo in entrambi i casi le due distinte articolazioni della fattispecie penale: l’ipotesi che la falsità riguardi direttamente i dati o le informazioni dotati già in sé di rilevanza probatoria e l’ipotesi che riguardi invece contesti programmatici specificamente destinati ad elaborare dati e informazioni, come prescritto dall’ultima parte della stessa norma sostanziale.
La soluzione è in linea con le conclusioni di Sez. 5, n. 15535/2008, Rv. 230485-01, secondo cui integra il reato di falso ideologico commesso dal privato su documento informatico pubblico (artt. 483 e 491-bis cod. pen.) la condotta di colui che inserisca dati relativi al superamento di esami mai sostenuti su un supporto informatico concernente il proprio curriculum universitario, che abbia funzione vicaria dell’archivio dell’università e pertanto destinazione potenzialmente probatoria, quanto meno provvisoria, considerato che ai fini della configurazione del reato in questione, l’art. 491-bis cod. pen. equipara espressamente il supporto informatico a quello cartaceo.
Ciò posto, la nozione dettata dall’art. 1, comma 1, lettera p), d. lgs. n. 82/2005 (Codice dell’amministrazione digitale), si limita a ribadire che per documento informatico si intende il documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti. Ne discende che la natura del documento, ai fini dell’accertamento dell’esistenza degli elementi costitutivi delle fattispecie incriminatrici, va apprezzata alla luce delle regole generali e tenendo conto delle peculiarità dei registri dei quali si tratta.
Il significato dell’introduzione dell’art. 491-bis cod. pen. nell’ordinamento è stato quello di estendere l’applicazione delle fattispecie sulle falsità relative ai documenti pubblici ai documenti informatici pubblici, in tal modo individuando il bene giuridico protetto nel valore probatorio dei dati informatici.
Tale conclusione si correla alla puntualizzazione per la quale l’estensione riguarda “il documento informatico avente efficacia probatoria”: un’efficacia che, nel caso di specie, scaturisce proprio dalla generazione – per effetto dei dati inseriti nel sistema – dell’atto destinato a documentare la carriera universitaria dello studente.
Si consideri infine che, indipendentemente dalla sempre possibile verifica della corrispondenza tra situazione cartolare e informatica, il registro in esame è destinato a riprodurre esattamente i dati emergenti dallo statino e dal verbale, con conseguente assunzione della medesima natura di tali atti, e del resto, proprio la maggiore rapidità di consultazione e lo stato di possibile disordine nella gestione della documentazione cartacea rafforzano il convincimento sulla natura sostanzialmente oltre che formalmente riproduttiva delle registrazioni nel sistema telematico rispetto ai dati riportati negli statini e nei verbali.
