Intercettazioni indirette e la proposta di legge che intende modificare l’articolo 192 del codice di procedura penale in tema di valutazione della prova (di Riccardo Radi)

Si segnala ai lettori la proposta di legge numero 658 AC, d’iniziativa dei deputati Calderone, Patriarca e Pella, pubblicata il 17 febbraio 2024 (allegata alla fine del post) che intende apportare modifiche all’articolo 192 del codice di procedura penale, in materia di valutazione degli elementi di prova desunti da intercettazioni di conversazioni tra soggetti diversi dall’indagato, e all’articolo 375 del codice penale, in materia di omessa trascrizione di intercettazioni di contenuto favorevole all’indagato.

Nella relazione alla proposta si sottolinea che si mira a inserire un ulteriore caso tra quelli per i quali si deve applicare la disciplina dell’articolo 192, comma 3, del codice di procedura penale: quello delle cosiddette “intercettazioni indirette, ossia delle intercettazioni concernenti le conversazioni telefoniche o tra presenti di soggetti diversi dall’indagato, dall’imputato e dalla persona comunque assente dalla stessa conversazione.

Secondo la prevalente giurisprudenza, le dichiarazioni cristallizzate nella registrazione costituiscono infatti prova della colpevolezza del terzo estraneo alla conversazione, senza necessità degli ulteriori elementi di prova previsti dal comma 3 dell’articolo 192.

In sostanza, la prova dichiarativa contro alias sarebbe normativamente incerta e necessiterebbe di riscontri; l’intercettazione, invece, essendo effettuata nei confronti di un soggetto che si presume inconsapevole, sarebbe per ciò essa stessa fonte di prova certa che non necessiterebbe – da un punto di vista epistemologico – di alcun riscontro per essere positivamente impiegata quale unico elemento di prova per giungere ad un giudizio di colpevolezza.

L’accusa in danno di una terza persona non è equiparabile alla chiamata in correità e, pertanto, se ne ricava che essa non è soggetta, nella predetta valutazione, ai canoni di cui all’articolo 192, comma 3, del codice di procedura penale: tali dichiarazioni hanno, dunque, integrale valenza probatoria (Corte di cassazione sentenza 14 ottobre 2003, n. 603).

Pertanto, secondo il prevalente orientamento della Corte di cassazione, quando due persone intercettate rilasciano dichiarazioni accusatorie nei confronti di terze persone non presenti alla conversazione captata, tali dichiarazioni hanno valore di prova piena, salvo il prudente apprezzamento del giudice.

Dire che tutto è rimesso al “prudente vaglio del giudice” significa consentire l’accesso nel mondo della prova a dichiarazioni contra alios, formatesi nelle indagini, inserite nel fascicolo del dibattimento senza contraddittorio, trasformando in elemento di prova documentale quello che era, e doveva rimanere, nel più ampio genus dell’universo dichiarativo.

Il tutto, poi, difficilmente censurabile dalla (impotente e sterilizzata) difesa, sul piano del contributo alla ricostruzione della realtà storica.

L’orientamento della Corte suesposto è oramai incompatibile con la diffusione del mezzo di ricerca della prova delle intercettazioni e soprattutto con la diffusa cultura di essere ascoltati.

Si è constatato che spesso gli intercettati, nelle conversazioni o comunicazioni captate, tentano dolosamente di ingannare l’interlocutore esprimendosi in modo tale da non poter comprendere se siano portatori di reali conoscenze o invece manifestino ipotesi, illazioni o congetture; altrettanto spesso, riferiscono circostanze imprecise, o addirittura false, allo scopo occulto di ledere ingiustamente un terzo.

Per queste ragioni, in particolare per le dichiarazioni acquisite mediante intercettazione di conversazioni o comunicazioni tra soggetti diversi rispetto all’imputato o alla persona sottoposta alle indagini o comunque alla persona non presente, è pertanto necessario applicare la disciplina del citato articolo 192, comma 3, del codice di procedura penale.

Anzi, la necessità si rende ancora più evidente se si tiene conto del fatto che il dichiarante davanti all’autorità, in caso di false dichiarazioni, si espone a conseguenze giudiziarie gravi quali la commissione del reato di calunnia e falsa testimonianza, mentre ciò non accade per il dichiarante intercettato.

Inoltre, il dichiarante davanti all’autorità può e deve essere controesaminato e anzi, se non si sottopone al contraddittorio, non potrà essere emessa alcuna sentenza di condanna nei confronti del terzo sulla base delle sue dichiarazioni, ai sensi dell’articolo 526, comma 1-bis, del codice di procedura penale, mentre le dichiarazioni intercettate non consentono alcun formale contraddittorio o, meglio, non comportano nessuna conseguenza giuridica in caso di sua assenza.

Pertanto, l’articolo 1 della presente proposta di legge intende modificare l’articolo 192 del codice di procedura penale, inserendo le intercettazioni indirette tra i casi per i quali si deve applicare la disciplina di cui al comma 3 del medesimo articolo, stabilendo così che esse debbano sempre essere valutate unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l’attendibilità.

Mentre all’articolo 2 della proposta si intende introdurre, in seno all’articolo 375 del codice penale, disciplinante il delitto di “Frode processuale in processo penale e depistaggio”, la nuova fattispecie dell’ufficiale o dell’agente di polizia giudiziaria che omette di trascrivere le parti delle conversazioni captate o intercettate evidentemente favorevoli al reo.