Cassazione penale, Sez. 4^, sentenza n. 5651/2024, udienza del 6 febbraio 2024, ha escluso che nel giudizio riparatorio da ingiusta detenzione possano essere valorizzate intercettazioni dichiarate inutilizzabili nel giudizio di cognizione.
Deve essere evidenziato come la norma dell’art. 314 cod. proc. pen. preveda, al primo comma, che «chi è stato prosciolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, ha diritto a un’equa riparazione per la custodia cautelare subita, qualora non vi abbia dato o concorso a darvi causa per dolo o colpa grave».
In tema di equa riparazione per ingiusta detenzione, dunque, costituisce causa impeditiva all’affermazione del diritto alla riparazione l’avere l’interessato dato causa, per dolo o per colpa grave, all’instaurazione o al mantenimento della custodia cautelare (art. 314, comma 1, ultima parte, cod. proc. pen.); l’assenza di tale causa, costituendo condizione necessaria al sorgere del diritto all’equa riparazione, deve essere accertata d’ufficio dal giudice, indipendentemente dalla deduzione della parte (cfr., sul punto, Sez. 4, n. 4106 del 13/01/2021, Rv. 280390-01; Sez. 4, n. 34181 del 05/11/2002, Rv. 226004-01).
Le Sezioni unite hanno da tempo precisato che, in tema di presupposti per la riparazione dell’ingiusta detenzione, deve intendersi dolosa – e conseguentemente idonea ad escludere la sussistenza del diritto all’indennizzo, ai sensi dell’art. 314, primo comma, cod. proc. pen. – non solo la condotta volta alla realizzazione di un evento voluto e rappresentato nei suoi termini fattuali, sia esso confliggente o meno con una prescrizione di legge, ma anche la condotta consapevole e volontaria i cui esiti, valutati dal giudice del procedimento riparatorio con il parametro dell’id quod plerumque accidit secondo le regole di esperienza comunemente accettate, siano tali da creare una situazione di allarme sociale e di doveroso intervento dell’autorità giudiziaria a tutela della comunità, ragionevolmente ritenuta in pericolo (Sez. U, n. 43 del 13/12/1995, dep. 1996, Sarnataro, Rv. 203637-01).
Poiché, inoltre, la nozione di colpa è data dall’art. 43 cod. pen., deve ritenersi ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione, ai sensi del suddetto primo comma dell’art. 314 cod. proc. pen., quella condotta che, pur tesa ad altri risultati, ponga in essere, per evidente, macroscopica negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile, ragione di intervento dell’autorità giudiziaria che si sostanzi nell’adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso. In altra successiva condivisibile pronuncia è stato affermato, quindi, che il diritto alla riparazione per l’ingiusta detenzione non spetta se l’interessato ha tenuto consapevolmente e volontariamente una condotta tale da creare una situazione di doveroso intervento dell’autorità giudiziaria o se ha tenuto una condotta che abbia posto in essere, per evidente negligenza, imprudenza o trascuratezza o inosservanza di leggi o regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una prevedibile ragione di intervento dell’autorità giudiziaria che si sostanzi nell’adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso (così, espressamente, Sez. 4, n. 43302 del 23/10/2008, Rv. 242034-01; ma cfr. anche, in termini conformi, Sez. 3, n. 51084 del 11/07/2017, Rv. 271419-01).
Le Sezioni unite hanno affermato, quindi, che il giudice, nell’accertare la sussistenza o meno della condizione ostativa al riconoscimento del diritto all’equa riparazione per ingiusta detenzione, consistente nell’incidenza causale del dolo o della colpa grave dell’interessato rispetto all’applicazione del provvedimento di custodia cautelare, deve valutare la condotta tenuta dal predetto sia anteriormente che successivamente alla sottoposizione alla misura e, più in generale, al momento della legale conoscenza della pendenza di un procedimento a suo carico (Sez. U, n. 32383 del 27/05/2010, D’Ambrosio, Rv. 247664-01).
Più recentemente, lo stesso Supremo Collegio ha precisato che in tema di riparazione per l’ingiusta detenzione, ai fini del riconoscimento dell’indennizzo può anche prescindersi dalla sussistenza di un “errore giudiziario”, venendo in considerazione soltanto l’antinomia “strutturale” tra custodia e assoluzione, o quella “funzionale” tra la durata della custodia ed eventuale misura della pena, con la conseguenza che, in tanto la privazione della libertà personale potrà considerarsi “ingiusta”, in quanto l’incolpato non vi abbia dato o concorso a darvi causa attraverso una condotta dolosa o gravemente colposa, giacché, altrimenti, l’indennizzo verrebbe a perdere ineluttabilmente la propria funzione riparatoria, dissolvendo la ratio solidaristica che è alla base dell’istituto (così Sez. U, n. 51779 del 28/11/2013, Nicosia, Rv. 257606-01). 2.1. Ai medesimi fini, poi, è stato precisato che il giudice deve esaminare tutti gli elementi probatori utilizzabili nella fase delle indagini, purché la loro utilizzabilità non sia stata espressamente esclusa in dibattimento (cfr. Sez. 4, n. 19180 del 18/02/2016, Rv. 266808-01), e deve, altresì, apprezzare, in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatori disponibili, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, fornendo del convincimento conseguito motivazione, che, se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità (così, Sez. 4, n. 27458 del 05/02/2019, Rv. 276458-01).
Orbene, applicando i superiori principi al caso di specie, si rileva come il giudice della riparazione non abbia fatto buon governo di essi, avendo fondato il proprio provvedimento reiettivo, e quindi la ricorrenza di una condotta colposa, sinergica alla detenzione cautelare, esclusivamente su circostanze desunte da conversazioni telefoniche intercorse tra il ricorrente e la persona offesa – da quest’ultima autonomamente captate – che in sede di cognizione erano state dichiarate inutilizzabili. Trova troncante applicazione, allora, il principio, reiterata mente espresso dalla giurisprudenza di legittimità, per cui l’inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni, accertata nel giudizio penale di cognizione, ha effetti anche nel giudizio promosso per ottenere la riparazione per ingiusta detenzione (Sez. U, n. 1153 del 30/10/2008, dep. 2009, Racco, Rv. 241667-01). Più precisamente, ai fini della valutazione del dolo o della colpa grave, il giudice non può utilizzare gli esiti di intercettazioni che nel giudizio di cognizione siano risultati, anche solo “fisiologicamente”, inutilizzabili (Sez. 4, n. 486 del 03/12/2021, dep. 2022, Rv. 282417-01; Sez. 4, n. 6893 del 27/01/2021, Rv. 280935-01).
La dichiarata inutilizzabilità delle intercettazioni concretizza, infatti, un’ipotesi di evidente “illegalità” di tale mezzo di prova, costituendo la disciplina delle intercettazioni concreta attuazione del precetto costituzionale, in quanto attuativa delle garanzie da esso richieste a presidio della libertà e della segretezza delle comunicazioni, la cui inosservanza deve determinare la totale “espunzione” dal materiale processuale delle intercettazioni illegittime, effetto che si riverbera inevitabilmente anche nel giudizio di riparazione. Ed allora, con riguardo alla fattispecie in esame, appare corretto osservare che l’ordinanza impugnata, per come giustamente lamentato dal ricorrente, non si colloca nell’alveo degli insegnamenti ora richiamati, essendo stato fondato il rigetto dell’istanza di riparazione esclusivamente sul rilievo attribuito’ al contenuto di conversazioni intercettate che, per come ritenuto dal Tribunale del riesame, sono state dichiarate inutilizzabili, tanto da non poter essere valorizzate dal giudice della riparazione ai fini della verifica della sussistenza del dolo o della colpa grave ostativa al riconoscimento dell’invocato beneficio.
Ne consegue, pertanto, l’annullamento dell’ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello.
