Diffamazione via Facebook: bastano a provarla gli screenshot dei messaggi diffamatori (di Riccardo Radi)

La Cassazione sezione 5 con la sentenza numero 7358 depositata oggi 19 febbraio ha ribadito che ai fini dell’affermazione della responsabilità per il delitto di diffamazione, l’accertamento tecnico in ordine alla titolarità dell’indirizzo IP da cui risultano spediti i messaggi offensivi non è necessario, a condizione che il profilo “Facebook” sia attribuibile all’imputato sulla base di elementi logici, desumibili dalla convergenza di plurimi e precisi dati indiziari quali il movente, l’argomento del “forum” sul quale i messaggi sono pubblicati, il rapporto tra le parti, la provenienza del “post” dalla bacheca virtuale dell’imputato con utilizzo del suo “nickname“.

La Suprema Corte ha confermato la sentenza di condanna sottolineando che non è necessario alcun accertamento tecnico sulla titolarità dell’indirizzo IP non essendo emersi elementi per dubitare dell’attribuibilità dei messaggi all’imputato.

La Cassazione ha richiamato il precedente della medesima sezione 5 sentenza numero 38755/2023.